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Tra le misure introdotte per contenere gli effetti economici del caro energia su imprese e famiglie, il D.L. n. 130/2021, c.d. Decreto Energia, ha disposto la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali a partire dal mese di ottobre 2021. La norma, è stata successivamente prorogata ed estesa anche al teleriscaldamento.
In particolare, l'art. 5, comma 2, D.L. n. 115/2022, ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022.
Con la Risposta ad Interpello n. 239/2023, l’Agenzia delle Entrate, fornendo chiarimenti ad un’azienda che eroga la fornitura di servizi energetici, ha precisato che l’aliquota agevolata del 5% relativa alla somministrazione di energia calorica può essere applicata solo se l’energia termica è stata prodotta esclusivamente con gas metano.
Per quanto riguarda l'energia termica prodotta in impianti policombustibili, l'aliquota del 5% è applicabile alla sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del gas metano, a condizione che il soggetto erogante il servizio sia in grado di determinare tale quota rispetto alla quota di energia prodotta utilizzando altri combustibili.
In conclusione, teniamo a ricordare che il comma 16 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, ha esteso l’applicazione dell’aliquota del 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.