Come noto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, l’art. 1, commi 985 e 986, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha introdotto specifiche riduzioni di accisa a favore dei:
- c.d. micro birrifici di cui all’art. 35, comma 3-bis, D.Lgs. n. 504/1995 (con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri);
- c.d. piccoli birrifici di cui all’art. 35, comma 3-quater, D.Lgs. n. 504/1995 (con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri).
Dal 1° gennaio 2023 sono venute meno le riduzioni di accisa e, pertanto, hanno ripreso efficacia le aliquote di accisa precedentemente in vigore.
Tuttavia, l’art. 15-bis, D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 28 febbraio 2023, ha ripristinato, con efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2023, le riduzioni di aliquota accordate ai micro e ai piccoli birrifici nel 2022.
Di conseguenza, anche nel 2023 i birrifici con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri continuano a beneficiare della riduzione del 50% dell’aliquota ordinaria, mentre i piccoli birrifici continuano a fruire delle seguenti riduzione di aliquota:
- riduzione dell’aliquota normale di accisa del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- riduzione dell’aliquota normale di accisa del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.
I micro e i piccoli birrifici possono poi beneficiare della riduzione dell’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/1995 che, si ricorda, a decorrere dal 1° gennaio 2023, viene diminuita da 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a 2,97 euro per ettolitro e per grado-Plato.
Con Circolare n. 8/2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi definito le modalità operative con le quali i micro e i piccoli birrifici possono richiedere il rimborso delle maggiori accise pagate nel periodo 1° gennaio-27 febbraio 2023.
La richiesta di rimborso
Nella circolare in esame, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha innanzitutto evidenziato che il soggetto obbligato d’imposta è l’unico esercente legittimato a richiedere il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo tra il 1° gennaio e il 27 febbraio 2023, data di ultima vigenza dell’aliquota normale nella misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.
A titolo esemplificativo, sui quantitativi di birra immessi in consumo nel mese di gennaio 2023 computati come somma degli ettolitri per grado-Plato, per ciascun tipo di birra, l’imposta da restituire è pari:
- nel caso di micro birrificio (produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri), al prodotto tra i quantitativi complessivi di birra immessi in consumo e la differenza tra l’aliquota in vigore al momento del pagamento (euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, ridotta del 40%) e quella vigente (euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato, ridotta del 50%);
- nel caso di piccolo birrificio con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, al prodotto tra i quantitativi complessivi di birra immessi in consumo e la differenza tra l’aliquota normale di accisa in vigore al momento del pagamento (euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato) e quella vigente (euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato, ridotta del 20%).
La richiesta di rimborso deve essere presentata mediante il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) già comunicato all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente sull’impianto di immissione in consumo della birra, entro il 29 maggio 2023 (ossia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe).
Il rimborso sarà riconosciuto con un accredito a scomputo dei successivi pagamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato.
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