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Come noto, la Legge n. 14/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe, ha confermato il differimento al 30 giugno 2023 del termine di presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021, riferita ad immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 o, comunque, a variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.
Tra le fattispecie che impongono la presentazione della dichiarazione, le istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo di cui al D.M. 29 luglio 2022 contemplano anche gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli) posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da operazioni di fusione, incorporazione o scissione.
In particolare, in caso di un’operazione straordinaria di fusione, la società incorporante è tenuta a presentare:
Nella dichiarazione presentata per conto delle società incorporate o fuse, la società incorporante è tenuta ad indicare:
In caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dall’operazione straordinaria deve presentare una propria autonoma dichiarazione per gli immobili ricevuti, a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell’atto di scissione (art. 2506-quater, Codice Civile). Inoltre, una delle società risultanti dalla scissione deve provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa.
In particolare, la società risultante dalla scissione è tenuta a presentare una dichiarazione indicando:
Tale obbligo dichiarativo insorge dal momento in cui si integra il possesso dell’immobile in capo alla societa risultante dall’operazione di fusione o scissione, a norma, rispettivamente, degli artt. 2504-bis e 2506-quater, Codice Civile.