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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le FAQ relative ai tax credit energia, fornendo nuovi chiarimenti circa l’obbligo di comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel corso dell’anno 2022. È stato, in particolare, precisato che qualora lo scarto della comunicazione sia stato determinato da talune specifiche motivazioni, è possibile presentare una nuova comunicazione anche oltre il termine del 16 marzo 2023.
Invece, qualora la comunicazione sia stata scartata a causa di errori di compilazione, la comunicazione corretta deve essere trasmessa all’Amministrazione Finanziaria entro e non oltre il 21 marzo 2023.
Come noto, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi:
sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione circa l’importo del credito maturato nel 2022.
L’adempimento interessa anche i beneficiari del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto del carburante nel terzo e quarto trimestre 2022.
Con Provvedimento 5 marzo 2023, prot. n. 56785/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni di compilazione.
Il modello è composto:
Nel quadro A, in particolare, devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:
Nel quadro B, invece, il beneficiario dei crediti d’imposta deve attestare la sussistenza dei requisiti previsti per le tipologie di credito indicate nel quadro A, barrando le relative caselle e apponendo la firma nell’apposito campo.
La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal beneficiario dei crediti d’imposta o, in alternativa, da un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della trasmissione del modello, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con indicazione delle relative motivazioni (la ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate).
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.
Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito sono quindi scartate, sempre che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le stesse modalità previste per l’invio.
La comunicazione non deve essere inviata qualora il beneficiario abbia già interamente utilizzato in compensazione, nel Modello F24, il credito maturato.
Allo stesso modo, la comunicazione non deve essere trasmessa qualora il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa (sempre che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito).
Come sopra anticipato, in prossimità del termine di invio della comunicazione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, nella sezione del proprio sito istituzionale dedicata ai bonus prodotti energetici, le risposte alle domande più frequenti (FAQ).
In particolare, con la FAQ del 10 marzo 2023, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che al ricorrere delle seguenti motivazioni:
la comunicazione presentata entro il 16 marzo 2023 e scartata, può essere ripresentata, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato dal Provvedimento 1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, dell’Agenzia delle Entrate.
La nuova comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il Codice Fiscale dello stesso beneficiario.
In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Infine, nel messaggio PEC deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.
Invece, nel caso in cui la comunicazione sia stata scartata a causa di errori di compilazione, la nuova comunicazione, contenente i dati corretti, può essere trasmessa, al più tardi, entro il 21 marzo 2023. Tale comunicazione deve essere inviata utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.