Scade oggi il termine per la presentazione delle domande per beneficiare del credito d’imposta riconosciuto alle reti di imprese agricole e alimentari in relazione alle spese sostenute nel corso dell’anno 2022 per il potenziamento del commercio elettronico. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza, riteniamo opportuno tornare, seppur brevemente, sull’argomento.
Evoluzione normativa
Come noto, il comma 131 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023, del credito d’imposta di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 91/2014, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all’art. 3, D.L. n. 5/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle Strade del vino di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), Legge n. 268/1999.
Al credito d'imposta sono ammissibili le spese sostenute per l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti al di fuori del territorio nazionale, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale, da un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali o da un professionista iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o nell’Albo dei Periti Commerciali, ovvero dal Responsabile del Centro di Assistenza Fiscale.
Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese ammissibili, con limite massimo pari:
- a 50.000 euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le piccole e medie imprese agroalimentari;
- a 25.000 euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Con Provvedimento 20 maggio 2022. prot. n. 174713/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a complessivi 5 milioni di euro per il 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sia pari al bonus richiesto, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25 marzo 2023. Invece, qualora i crediti richiesti siano d’importo inferiore alle risorse assegnate all’agevolazione, il bonus sarà riconosciuto in misura pari al 100% dell’importo teorico comunicato.
Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta effettivamente fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale (accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate).
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 (codice tributo “6990”), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale sarà fissata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile.
Il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La domanda di agevolazione
Le domande per fruire del credito d'imposta per l’E-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari in relazione alle spese sostenute nel 2022 devono essere presentate entro il 15 marzo 2023.
La domanda di agevolazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La domanda, in particolare, deve essere presentata, direttamente o a mezzo intermediario abilitato:
- in caso di rete contratto, dalle singole imprese aderenti per la quota di spese a esse riferibili;
- in caso di rete soggetto, dalla rete stessa.
A seguito della presentazione della comunicazione, è rilasciata, entro i successivi cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, si rammenta che il credito d’imposta in esame spetta anche in relazione alle spese sostenute nell’anno 2023 (la relativa istanza dovrà essere presentata nel periodo 15 febbraio-15 marzo 2024).
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