L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una risposta in relazione ad un’operazione di riorganizzazione così strutturata:
- Beta costituisce una NewCo alla quale conferisce un proprio ramo d’azienda;
- Beta cede la quota rappresentativa dell’intero capitale sociale della NewCo ad Alfa, in Pex;
- La NewCo concede in affitto ad Alfa un sotto-ramo d’azienda, permettendo così ad Alfa di dedurre i canoni e detrarne l’IVA.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale operazione non presenta profili abusivi, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 212/2000, ai fini delle imposte dirette, dell’IVA o dell’imposta di registro. La possibilità di conferimento d’azienda in neutralità fiscale e la successiva cessione delle partecipazioni in Pex (di cui all’art. 87 del TUIR) è espressamente prevista al terzo comma dell’articolo 176 del TUIR.
L’operazione, caratterizzata da tre atti soggetti ad imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, rappresentata del conferimento del ramo d’azienda, dalla successiva cessione delle partecipazioni e dal successivo affitto d’azienda, non rappresenta, quindi, un abuso del diritto.
Attualmente, ai fini dell’imposta di registro, la cessione diretta dell’azienda continua a scontare la tassazione in misura proporzionale, mentre la cessione indiretta della stessa, tramite il trasferimento delle quote sociali, è soggetta alla tassazione in misura fissa. L’Agenzia ha confermato che il comportamento dei contribuenti, anche motivati dalla finalità di minimizzare il loro carico impositivo, qualora scelgano di trasferire l’azienda mediante la cessione delle partecipazioni previo loro conferimento in un apposito veicolo, non può essere ritenuto abusivo, difettando proprio il contrasto con la ratio di disposizioni o principi desumibili dall’imposta di registro.
Tuttavia, va ricordato che la stessa Agenzia, per operazioni similari, aveva evidenziato che, qualora, a seguito delle cessioni delle partecipazioni nel veicolo, l’acquirente proceda alla sua incorporazione mediante una fusione soggetta a imposta di registro in misura fissa, sarebbe ravvisabile un abuso.
Si legge nella Risposta a interpello n. 13/E/2019 che le operazioni volte ad acquisire le partecipazioni totalitarie rappresentano la chiara volontà di acquisire direttamente un’azienda e sono poste in essere al solo fine di perseguire tale obiettivo.
Nella Risposta a interpello n. 260/E/2023, l’Agenzia ha indicato che “Tale argomentazione rileva anche qualora, come nel caso di specie, dopo la cessione delle partecipazioni, venga posto in essere l'affitto dell'azienda a favore dell'istante (operazione quest'ultima a sua volta rilevante ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, n. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 e soggetta ad imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200,00), atteso che tale ultima operazione non concretizza l'acquisizione di un'azienda”.
Per quanto riguarda il contratto d’affitto del sotto-ramo di azienda tra la NewCo e Alfa, l’accordo prevede la deroga al secondo comma dell’articolo 2561 C.C., pertanto la concedente dedurrà gli ammortamenti facendosi carico degli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti. Anche tale possibilità è ammessa dall’articolo 102, comma 8, del TUIR, pertanto l’Agenzia non ha potuto far altro che confermare la liceità dell’operazione.
Ai fini IVA, la NewCo percepirà i canoni d’affitto da Alfa. Tali canoni avranno rilevanza IVA e la NewCo potrà detrarre l’eventuale IVA a debito scaturente dalle operazioni poste in essere.
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