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Mentre in queste ore l’esecutivo sta ragionando su una possibile proroga dei termini per alcune delle misure deflative in prossima scadenza, con la Circolare 6/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione all’adesione agevolata ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023.
La Legge di Bilancio 2023 all’articolo 1, comma 179, ha disposto che, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione, consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla Legge (rispetto a 1/3 come normalmente previsto dal D.Lgs. 218/1997).
Tali disposizioni trovano applicazione anche per gli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.
Uno dei dubbi che gli addetti ai lavori si erano posti riguardava gli aspetti temporali relativi alle procedure di adesione instaurate a seguito dei PVC notificati entro il 31 marzo 2023.
Infatti, il primo comma dell’articolo 6, D.Lgs. 218/1997, prevede che il contribuente, a seguito degli accessi, delle ispezioni o delle verifiche effettuati dai verificatori, possa richiedere all’Ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. Con riferimento ai PVC notificati entro il 31 marzo 2023, senza notifica di un avviso di accertamento si era ipotizzata la possibilità di poter beneficiare dell’adesione con l’applicazione delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto, indipendentemente dalla data di perfezionamento dell’adesione entro tale data.
Allo stesso modo si riteneva potersi procedere per i PVC per i quali alla data del 31 marzo viene notificato l’avviso di accertamento.
Infine, per i PVC notificati entro il 31 marzo 2023, con avviso di accertamento notificato oltre tale data, la misura deflattiva appariva inapplicabile.
Al punto 4.3 della Circolare 6/E/2023 è stato espressamente richiesto all’Agenzia delle Entrate se, per l’applicazione della definizione agevolata (commi da 179 a 185), con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023, sia possibile beneficiare della disposizione indipendentemente dalla presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza di adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023. Inoltre, è stato chiesto di chiarire se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base del tenore letterale del comma 179, è necessaria l’avvenuta consegna del PVC entro il 31 marzo 2023.
Pertanto, con riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
L’Agenzia conferma la possibilità di beneficiare dell’adesione agevolata in relazione ai processi verbali di constatazione, a prescindere dalla data di attivazione e di perfezionamento della stessa.
Pertanto, potranno beneficiare dell’adesione anche quei PVC consegnati entro il prossimo 31 marzo quando, ben oltre tale data, gli stessi saranno oggetto di adesione. Gli effetti di questa misura si potranno manifestare anche nei prossimi anni, quando il contribuente decida di sottoscrivere l’accertamento di adesione ogni qual volta il PVC risulti notificato entro il 31 marzo 2023. Per beneficiare della riduzione delle sanzioni bisognerà provvedere anche al pagamento, almeno della prima rata.
Autorevole dottrina suggerisce ai contribuenti che intendano beneficiare dell’adesione agevolata di attivarsi, comunque, notificando l’istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 1, D.Lgs. 218/1997, anche oltre il 31 marzo 2023, prima dell’eventuale notifica dell’avviso di accertamento.