La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia entro la quale è possibile applicare il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, fissando l’ammontare dei corrispettivi o dei compensi a 85 mila euro.
La modifica alla precedente soglia di 65 mila euro, recentemente introdotta dall’art. 1, comma 54, Legge n. 197/2022, ha richiesto l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea.
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale europea del 22 marzo 2023, della Decisione n. 664 del 21 marzo 2023, il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a esentare da IVA i soggetti passivi con volume d’affari annuo non superiore a 85.000 euro.
Pertanto, in deroga all’art. 285 della Direttiva IVA (Direttiva n. 2006/112/CE), a partire dal 1° gennaio 2023 si innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia di esenzione dall’applicazione dell’IVA per i contribuenti che hanno i requisiti per rientrare nel cosiddetto “regime forfettario”.
La richiesta, presentata dall’Italia a inizio novembre 2022, in base a quanto previsto dall’art. 395, par. 1, Direttiva IVA, prevede che: “il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.
Il nostro Paese ha chiesto l'autorizzazione a innalzare la soglia della misura vigente (da 65.000 a 85.000 euro di volume d’affari), dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Con la Decisione n. 2023/664 del 21 marzo 2023, il Consiglio dell’Unione europea ha quindi autorizzato l’Italia a esentare da IVA i soggetti passivi con volume d’affari annuo non superiore a 85.000 euro, legittimando, così, la nuova soglia per i contribuenti forfettari prevista dalla Legge di Bilancio 2023.
Nella citata decisone si legge, inoltre, che la motivazione alla base dell’autorizzazione all’Italia risiede nell’incidenza positiva determinata da tale misura speciale sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA.
Per effetto, inoltre, dei ridotti oneri amministrativi e dei costi di conformità a carico sia dei soggetti forfettari che delle Autorità fiscali, il nostro Paese ha potuto destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA, concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità.
Secondo il Consiglio, è trascurabile l’effetto registrato sul gettito IVA totale riscosso, diversamente, non avrebbe potuto autorizzare l’incremento della soglia[1].
[1] Art. 395, comma 2, Direttiva n. 2006/112/CE: “Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.”
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