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Con Provvedimento 17 aprile 2023, Prot. n. 130859/2023, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, semplificandola, sulla procedura per l’abilitazione dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia all’utilizzo dei servizi online dell’Area riservata dell’agenzia delle Entrate, nell’interesse di altre persone fisiche.
Tali novità, operate mediante la modifica del precedente Provvedimento 19 maggio 2022, Prot. n. 173217/2022, sono state introdotte al fine di agevolare ulteriormente l’accesso e la fruizione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti che presentano difficoltà nell’utilizzo dei servizi telematici.
La possibilità di utilizzare i servizi dell’Agenzia delle Entrate è stata, in particolare, estesa alle persone di fiducia, intendendosi per tali le persone fisiche abilitate, su istanza di altre persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, a utilizzare i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, agendo al di fuori dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
Ciascun contribuente può designare una sola persona di fiducia che, a sua volta, può essere designata quale persona di fiducia da un massimo di tre persone. Qualora una persona sia stata disabilitata per tre volte nell’anno solare, per quell’anno non può essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia.
La persona di fiducia può utilizzare tutti i servizi online, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’Area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
In fase di prima applicazione sono disponibili i seguenti servizi:
La persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto e, pertanto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria resta comunque in capo al soggetto abilitante.
L’abilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online scade il 31 dicembre dell’anno indicato nell’istanza. In ogni caso, tale termine non può essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione dell’abilitazione (qualora nell’istanza non sia indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno di attivazione dell’abilitazione).
Al fine di abilitare o disabilitare le persone di fiducia all’utilizzo dei servizi online, i soggetti interessati possono presentare la relativa istanza mediante:
L’utilizzo del servizio di videochiamata prevede che l’istanza, compilata in formato cartaceo e sottoscritta con firma autografa, sia esibita a video dall’interessato, unitamente al documento di identità. Al termine della videochiamata è quindi necessario inviare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate contattato l’istanza, sottoscritta con firma digitale, in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria o, in alternativa, la sua copia per immagine, corredata della copia del documento di identità.
In alternativa, l’istanza può essere presentata a una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate a mezzo PEC, o direttamente presso un Ufficio territoriale dell’Amministrazione Finanziaria, presentando il modello in originale, unitamente a copia del documento di identità dell’interessato.
Qualora il contribuente interessato ad abilitare una persona di fiducia sia impossibilitato a presentarsi presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, può essere presentato dalla persona di fiducia presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, corredato dalla copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione circa lo stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di famiglia dell’interessato o da un suo sostituto.
Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria o residenziale, l’attestazione può essere infine rilasciata da un medico, autorizzato per legge, della struttura in cui si trova.
L’istanza di disabilitazione all’utilizzo dei servizi online può essere presentata, oltre che direttamente dall’interessato, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi.