La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 692 a 697, Legge n. 145/2018,) ha ridefinito la disciplina fiscale applicabile alle persone fisiche che, occasionalmente, praticano la raccolta dei prodotti selvatici non legnosi, compresi i tartufi, e delle piante officinali spontanee.
I raccoglitori occasionali di tartufi e di altri prodotti spontanei
La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 692 a 697, Legge n. 145/2018,) ha ridefinito la disciplina fiscale applicabile alle persone fisiche che, occasionalmente, praticano la raccolta dei prodotti selvatici non legnosi, compresi i tartufi, e delle piante officinali spontanee.
Qualora l’attività determini un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, il raccoglitore occasionale è soggetto al pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle suddette attività. Tale imposta, fissata nella misura fissa di 100 euro, deve essere versata annualmente, entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento.
Ai fini del computo della suddetta soglia, occorre aver riguardo alle vendite derivanti dalla mera attività di raccolta dei prodotti boschivi, spontaneamente rinvenibili nei terreni agricoli e nei boschi. Nel caso in cui l’attività venga avviata in corso d’anno, il limite di 7.000 euro non deve essere rapportato ai mesi di effettivo svolgimento della stessa.
Se, invece, l’attività non è diretta alla raccolta dei prodotti spontanei, ma rappresenta la conseguenza della coltivazione e della produzione gestita dei prodotti (come, ad esempio, nel caso delle tartufaie), la stessa dovrà essere inquadrata come attività agricola, ai sensi dell’art. 2135, Codice Civile. In tal caso non si può invocare l’occasionalità dell’attività e, pertanto, troverà applicazione il regime speciale ai fini IVA definito dall’art. 34, D.P.R. n. 633/1972.
L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno o più prodotti rilasciato dalla Regione o da altri Enti subordinati. A tal fine, con Risoluzione n. 10/E del 13 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1853”, che consente il versamento dell’imposta sostitutiva tramite il Modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE). L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esclusi dal versamento dell’imposta i soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo (Consulenza giuridica n. 956-11/2019).
L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che l’“anno di riferimento” è l’anno solare precedente a quello in cui effettuare il versamento. Pertanto, il soggetto che si abilita in corso d’anno potrà utilizzare il regime in esame con riferimento all’anno in cui si abilita ed effettuare il versamento il 16 febbraio dell’anno successivo.
In caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva (100 euro), si applica la sanzione pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997. La violazione commessa può essere regolarizzata mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Per coloro che hanno i requisiti di raccoglitori occasionali, il pagamento dell’imposta sostitutiva di 100 euro esclude l’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-quater, D.P.R. n. 600/1973, sui corrispettivi percepiti (art. 1, comma 695, Legge n. 145/2018).
Con la Circolare n. 8/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a seguito delle modifiche a suo tempo operate dall'art. 29, Legge n. 122/2016 (c.d. “Legge Europea 2015/2016”) sull'art. 1, comma 109, Legge n. 311/2004, c.d. “Legge Finanziaria 2005”, “i cessionari soggetti passivi IVA che acquistano tartufi nell'esercizio della loro attività di impresa (ad es. ristoratori), dal 1° gennaio 2017, non sono più tenuti ad emettere autofattura e a porre in essere i relativi adempimenti ai fini IVA (registrazioni, liquidazione, versamento e dichiarazione annuale dell'imposta)[1]”.
I cessionari sono, comunque, obbligati a comunicare annualmente alle Regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso[2], sulla base delle risultanze contabili, nonché a certificare, al momento della vendita, la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
Pertanto, gli acquisti effettuati dai raccoglitori occasionali possono essere documentati da una semplice ricevuta. Tuttavia, tale documento, ai sensi dell’art. 1, comma 697, Legge n.145/2018, deve contenere i seguenti elementi:
- la data di cessione;
- nome, cognome e Codice Fiscale del cedente;
- il codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di 100 euro;
- la natura e la quantità del prodotto ceduto;
- l'ammontare del corrispettivo pattuito.
Non essendo soggetto ad IVA, il documento nel quale si attesta la ricezione di un importo superiore a 77,47 euro dovrà essere assoggettato all’imposta di bollo (2 euro).
Disciplina IVA per i raccoglitori occasionali
La disciplina IVA è stata appositamente integrata per regolare l’attività dei raccoglitori occasionali. In particolare, con l’inserimento dell’art. 34-ter, D.P.R. n. 633/1972, i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 75/2018, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, a condizione che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.
[1] Orientamento confermato dalla Sentenza del 19 settembre 2022 n. 286 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria - Sezione/Collegio 1.
[2] L. 311/2004, art. 1, comma 109: “La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione”.
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