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Come noto, il comma 423 dell’art. 1, Legge n. 266/2005, qualifica come attività agricole connesse di cui all’art. 2135, comma 3, Codice Civile, produttive di reddito agrario determinato su base catastale ai sensi dell’art. 32, TUIR, e per i soggetti che hanno optato per la tassazione su base catastale ai sensi del comma 1093, art. 1, L.296/2006, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:
Al superamento di tali soglie, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
Al fine di contemperare gli effetti negativi cagionati dall’aumento dei prezzi dell’energia, l’art. 6, D.L. n. 34/2023, c.d. Decreto Bollette, ha introdotto, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, una tassazione agevolata dei redditi derivanti dalle agroenergie eccedenti le soglie fissate dal comma 423 dell’art. 1, Legge n. 266/2005.
In particolare, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia eccedente le soglie di legge, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra:
Ai fini della tassazione dei redditi oltre soglia, pertanto, la componente energia non può superare il limite di 120 euro/MWh (ossia, se minore, il prezzo medio applicato nel 2021).
Ancorché l’art. 6, D.L. n. 34/2023, richiami espressamente il disposto di cui al comma 423 dell’art. 1, Legge n. 266/2005 e, quindi, l’energia prodotta sia dagli impianti di biogas, sia da quelli fotovoltaici, l’espresso riferimento al D.M. 6 luglio 2012, lascia intendere che tale meccanismo agevolativo si applichi esclusivamente agli impianti di biogas, e non anche a quelli fotovoltaici (come peraltro attestato dalla Relazione tecnica al D.L. n. 34/2023 che, al fine di stimare gli oneri di finanza pubblica derivanti dall’applicazione della norma, prende a riferimento gli impianti di biogas in esercizio a novembre 2022 sulla base dei dati pubblicati dal GSE.)
In attesa di un apposito intervento dell’Amministrazione Finanziaria volto a chiarire l’applicabilità o meno dell’agevolazione all’energia prodotta da impianti fotovoltaici, si evidenzia che la formulazione normativa dell’art. 6, D.L. n. 34/2023, conferma, indirettamente, l’assoggettabilità a tassazione, ordinaria o agevolata, della sola quota prezzo, con la conseguente esclusione di quella incentivo.
Il reddito derivante dalla cessione delle agroenergie deve essere quindi assoggettato a tassazione in relazione alla sola quota corrispettivo, escludendo dunque la parte riferita alla quota incentivo.