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pacchetto-ortofloro-plus Deducibilità Imu: alcune situazioni non chiare

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l’art. 1, commi 715 e 716, della legge 147/2013 ha previsto la possibilità di dedurre l’imu versata dalla base imponibile dell’irpef e ires, purché essa si riferisca agli immobili strumentali. la strumentalità dell’immobile è sancita dall’art. 43 del tuir, che definisce tali:. gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, professione o dell’impresa commerciale del possessore (strumentali per destinazione). gli immobili d’impresa che per caratteristiche non possono avere diverso uso senza radicali trasformazioni (strumentali per natura) anche se risultino concessi in loco o in comodato;. gli immobili concessi in uso ai dipendenti trasferiti per lavoro, in base all’art. 95 del tuir. la normativa però non fornisce chiarimenti in merito a situazioni che si presentano frequentemente, quali i fabbricati in locazione finanziaria e le aree agricole o edificabili. il locatario di un immobile in leasing è soggetto passivo imu, dalla stipula e per tutta la durata del contratto; pertanto, se l’immobile è strumentale, i nostri esperti ritengono possibile dedurre la quota di imposta versata, in quanto la legge di riferimento (147/2013) non richiede la titolarità dell’immobile. nel caso in cui l’immobile sia concesso in affitto, ritiamo che l’affittuario non possa essere ammesso alla deduzione (anche se per previsioni contrattuali gli è stata riaddebitata dell’imposta) in quanto spetta al proprietario. in presenza di aree edificabili, in linea di principio, la deducibilità è negata nella maggior parte dei casi per le immobiliari di costruzione, poiché sono qualificate quali “beni merce”. tali aree assumono carattere di strumentalità solo nel momento in cui entrano a far parte di un processo produttivo, come nel caso di aree adibite a deposito di materiale in maniera permanente o acquistate in vista di un ampliamento del fabbricato adiacente. tali tipologie di immobili sono iscritti fra le immobilizzazioni e non possono essere incluse tra quelli “patrimonio” di cui all’art. 90 del tuir. in caso di aziende agricole che svolgono attività di coltivazione, i terreni assumono carattere di strumentalità e pertanto ammessi alla deducibilità del 30%. è opportuno precisare che nel momento in cui la società ha scelto la determinazione catastale del reddito, l’imu non è deducibile. ricordiamo infine, che per le società di qualsiasi natura che concedono in locazione i terreni, non è ammessa la deduzione dell’imposta in quanto i terreni perdono la natura di immobile strumentale acquisendo quella di beni patrimonio. ©riproduzione riservata
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