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L’imposta sui servizi indivisibili (Tasi) non prevede sconti per fabbricati instabili o inagibili.
L’imposta, pur assumendo come base imponibile la medesima prevista per l’Imu, non prevede le stesse agevolazioni.
Pertanto, i possessori di tali tipologie di immobili dovranno provvedere al pagamento in misura ordinaria della Tasi.
L’art. 4 del DL 16/2012 ha disposto che i fabbricati inagibili, inabitabili, storici e artistici debbano pagare l’Imu in misura ridotta del 50%.
Tuttavia, in assenza di specifiche norme, volte a riservare un trattamento agevolato per questi immobili, tali disposizioni non possono essere ritenute valide anche ai fini della Tasi, salvo che, i comuni, con apposito regolamento, non prevedano alcune agevolazioni o esenzioni in merito.
Va ricordato che per attribuire lo stato di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato deve essere presentata una perizia a carico del proprietario, con la quale l’ufficio provvederà poi ad accertare l’effettiva esistenza dei requisiti.