La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5073/2023 del 17 febbraio 2023, ha confermato la legittimità del trust liberale discrezionale - ovvero il trust in cui spetta al trustee determinare a chi e se attribuire i benefici del trust stesso - ed ha chiarito quali siano le azioni esperibili da parte di un soggetto che teme di veder violata la propria quota di legittima nell’ambito del predetto trust.
L’ordinanza in commento risulta essere rilevante dal momento che ha legittimato, negando la possibilità di esperire un’azione di nullità avverso l’atto di dotazione del trust e dell’atto istitutivo stesso, una particolare tipologia di trust. Il trust liberale discrezionale ha infatti la finalità di soddisfare esigenze personali o familiari del disponente (ad esempio, nel caso del trust famigliare dove le risorse sono protette ed impiegate a beneficio degli appartenenti al nucleo famigliare), ma al contempo il cui soggetto disponente rimette la nomina dei soggetti beneficiari al trustee.
Come anticipato in precedenti contributi, il trust risulta essere uno degli strumenti giuridici mediante il quale anche l’imprenditore agricolo può programmare e regolare il passaggio generazionale della propria azienda, ovvero semplicemente proteggere il proprio patrimonio personale e/o aziendale. Per alcune considerazioni generali aventi ad oggetto le caratteristiche ed i soggetti coinvolti nell’istituzione di un trust, si veda il precedente contributo: Il trust quale strumento di protezione patrimoniale la sua natura ed i soggetti coinvolti.
Il caso di specie
Una figlia adiva l’autorità giudiziaria richiedendo la dichiarazione di nullità dell’atto di trasferimento effettuato dal padre in favore dei trustee di un trust discrezionale istituito dal de cuius (i.e. il padre) quando era ancora in vita. L’oggetto del trasferimento erano le partecipazioni di società appartenenti al gruppo creato e gestito dallo stesso genitore. La richiesta della figlia comprendeva anche la declaratoria di nullità dell’atto istitutivo del trust discrezionale stesso.
Secondo il soggetto ricorrente, il trust discrezionale istituito dal padre (ovvero un trust ove i soggetti beneficiari venivano individuati discrezionalmente dal trustee all’interno della categoria dei discendenti e dei figli) non avrebbe garantito all’erede legittimario la quota certa e determinata del patrimonio del de cuius (c.d. quota di legittima), attribuita inderogabilmente dal diritto italiano.
Le conclusioni della Cassazione
La Cassazione afferma che il trust de quo è un trust inter vivos, in quanto posto in essere dal de cuius quando ancora in vita, e di carattere discrezionale, in quanto erano riservate alla valutazione discrezionale del trustee sia l’individuazione dei beneficiari (sebbene all’interno di una cerchia ben determinata di soggetti legati al disponente), sia la misura delle attribuzioni, da compiere entro il termine massimo di 80 anni.
Peraltro, i Giudici della Suprema Corte osservano che nel diritto italiano l’istituto del trust risulta essere un istituto c.d. polimorfo, potendo essere istituiti trust con funzione solutoria, liquidatoria o di garanzia oppure trust di famiglia in cui il disponente trasferisce, in tutto o in parte, i propri beni al trustee per provvedere, nel tempo, ai bisogni dei propri familiari, fino ad attribuire ai beneficiari l’intero patrimonio in corrispondenza del termine finale.
La ricorrente-richiamando una tesi dottrinale-sostiene che la sanzione per il trust discrezionale che non abbia ancora consentito l’individuazione dei beneficiari, ovvero delle attribuzioni idonee a ledere i diritti del legittimario, sia da ricercarsi nel mancato riconoscimento del trust, per la sua nullità, stante il contrasto con le disposizioni di cui alla L. n. 364/1989 che ha ratificato la Convenzione de l’Aja del 1° luglio 1985[1].
Il Collegio ha però diversamente ritenuto che la tutela dei diritti dei legittimari del disponente, potenzialmente pregiudicati dall’istituzione del trust, è possibile mediante l’esercizio dell’azione di riduzione. Peraltro, secondo la Cassazione, il ricorso alla sanzione di nullità risulta eccessivo rispetto alle esigenze di tutela del legittimario leso.
Per quanto concerne il legittimario dell’azione passiva, anch’esso tema oggetto della pronuncia di Cassazione, se il trustee ha eseguito il programma del disponente e, quindi, ha già esercitato il proprio potere (in caso di trust discrezionale), l’azione di riduzione andrà rivolta nei confronti dei beneficiari.
Se il trust è “in fase di esecuzione”, l’esercizio dell’azione di riduzione deve rivolgersi nei confronti dello stesso trustee, dal momento che è quest’ultimo il titolare del patrimonio vincolato. Viceversa, nel caso di beneficiario del trust individuato, quest’ultimo è il legittimato passivo anche nel caso del trust non ancora completamente eseguito.
Infine, ai fini tributari, la fattispecie descritta è da ricondursi alla tipologia del trust inter vivos, con effetti post mortem, il quale deve essere qualificato come donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 del Codice Civile. In particolare, la sezione tributaria della Corte di Cassazione[2] ha affermato che l’istituzione di un trust “autodichiarato”, con conferimento di beni immobili e partecipazioni per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo, è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all’imposta di donazione in misura fissa.
[1] In particolare la ricorrente assume che la norma della Convenzione oggetto di violazione sia l’art. 15, il quale recita: “La Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme di conflitto del foro quando non si possa derogare ad esse mediante un atto volontario, in particolare nelle seguenti materie: a) protezione dei minori e degli incapaci; b) effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria; d) trasferimento della proprietà e garanzie reali; e) protezione dei creditori in caso di insolvenza; f) protezione dei terzi in buona fede. Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.”;
[2] Si vedano Cass. n. 21614/2016, n. 19167/2019, n. 29507/2020.
©RIPRODUZIONE RISERVATA