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Lo schema di Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 maggio, con il quale sono stati individuati i primi interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza determinata dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ha visto l’estensione del provvedimento anche ai territori della Toscana e delle Marche.
Il D.L. n. 61/2023, pubblicato la settimana scorsa sulla Gazzetta Ufficiale, riporta, inoltre, gli elenchi dei Comuni alluvionati (Emilia-Romagna, Marche e Toscana).
Nei Comuni colpiti dalle alluvioni ed elencati nel D.L. n. 61/2023 si potrà fruire della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023.
La sospensione riguarda anche i termini per gli adempimenti ed i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per i sostituti d’imposta, la sospensione dei termini interessa i versamenti delle ritenute alla fonte, le trattenute IRPEF per le addizionali regionali e comunali.
Le cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione sono sospese anche quando non riferite a versamenti tributari.
Il sesto comma dell’art. 1, D.L. n. 61/2023, precisa che, per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, sono sospesi anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, previsti a carico dei datori di lavoro, dei professionisti, dei consulenti e dei Centri di Assistenza Fiscale che abbiano sede o operino nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana riportati negli elenchi allegati al decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.
I suddetti versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Per quanto concerne i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'art. 29, D.L. n. 78/2010 (avvisi di accertamento) e dall'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. n. 16/2012 (atti di accertamento, cartelle di pagamento, dilazioni di pagamento, ecc.), non ancora affidati all'Agente della Riscossione, nonché agli atti previsti dall'art. 30, D.L. n. 78/2010 (avvisi di addebito per la riscossione di somme dovute all'INPS) e agli altri atti emessi dagli Enti impositori, oggetto della sospensione (comma 2), riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
L’art. 11, D.L. n. 61/2023, prevede la sospensione degli adempimenti contabili e societari per le imprese con sede operativa nei Comuni alluvionati. La disposizione riguarda tutti i termini che scadono dal 1° maggio al prossimo 30 giugno 2023.
Per effetto della sospensione ci sarà più tempo per l’effettuazione delle registrazioni contabili, per la tenuta di assemblee e dei Consigli di amministrazione, per le verifiche trimestrali dei Collegi sindacali e dei revisori.
Sospeso anche il termine del versamento del diritto annuale CCIAA.
Per i suddetti adempimenti, i termini sospesi ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2023.
Il decreto ricomprende nella sospensione dal 1° maggio al 30 giugno 2023 anche i termini per il pagamento della rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario. Allo stesso modo sono sospesi i termini per i pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente. La sospensione si applica anche ai canoni per beni immobili e mobili strumentali all’attività d’impresa.
Dal 1° maggio fino al 31 luglio 2023 sono poi sospesi i termini per il deposito di atti presso le Camere di Commercio, compresi i bilanci di esercizio.
L’art. 1, comma 9, D.L. n. 61/2023, precisa che le suddette sospensioni dei termini si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione agli istituti di definizione agevolata accordati dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 266, Legge n. 197/2022, in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023.
Sono invece prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall’art. 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lett. a), e 250, Legge n. 197/2022.
La detrazione del 110% in relazione agli interventi effettuati sulle unità immobiliari situate nei territori individuati nell’Allegato 1, D.L. n. 78/2023, spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
L’art. 12, D.L. n. 61/2023, prevede specifiche misure di sostegno per le imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali che si sono verificati dal 1° maggio 2023. Per sostenere tali imprese sono stati diversamente ripartiti i ristori per i danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità nel corso del 2022.
I sostegni per gli eventi alluvionali e franosi decorrenti dal 1° maggio 2023 interessano le imprese agricole iscritte al Registro delle Imprese (o nell’Anagrafe delle imprese costituita presso le Regioni oggetto degli eventi alluvionali) che hanno subito danni eccezionali a causa dei predetti eventi.
Le aziende che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano di copertura assicurativa in relazione:
potranno accedere agli interventi di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 102/2004, ovvero:
Per l’anno 2023, il Decreto Alluvioni destina 100 milioni di euro delle risorse in contro residui del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi alle imprese che hanno subito danni a partire dal 1° maggio 2023 (di cui 50 milioni per i danni alle produzioni agricole).
Conseguentemente, le risorse destinate alle imprese per i danni da siccità per l’anno 2022 vengono ripartite tra le Regioni tenendo conto della diversa allocazione prevista dal D.L. n. 61/2023.
Il Fondo per l’innovazione in agricoltura destina 75 milioni di euro per sostenere investimenti in progetti di innovazione nel settore agricolo, zootecnico, della pesca e acquacoltura alle imprese con sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione.
Per i collaboratori coordinati continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, gli autonomi e i professionisti, compresi i titolari di attività d’impresa, iscritti alla previdenza obbligatoria alla data del 1° maggio 2023, è concessa un’indennità una tantum di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e, comunque, nella misura massima di 3.000 euro.
Tale indennità sarà erogata dall’INPS, nei limiti delle risorse previste dal decreto e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di Aiuti di Stato, previa presentazione di una specifica domanda (limite di spesa pari a 253,6 milioni di euro).
Ai lavoratori subordinati, compresi quelli del settore agricolo, che risiedono o sono domiciliati al 1° maggio 2023 nelle zone alluvionate, oppure che lavorano presso un’impresa con sede legale o operativa nei predetti territori, è concessa un’indennità dall’INPS, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per la Cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 148/2015.
Tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori ed ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per gli eventi alluvionali o franosi che si sono verificati a partire dallo scorso 1° maggio.