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In applicazione delle disposizioni riguardanti il contenimento dei proventi derivanti dalla produzione di energia da fonte fotovoltaica, il GSE ha inviato alle imprese produttrici ulteriori comunicazioni aventi ad oggetto: “Applicazione Decreto Legge n. 4/2022, art. 15-bis (cd. extraprofitti)”.
Va premesso che con l’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, è stato disposto, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (termine poi esteso al 30 giugno 2023), un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
La disposizione non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che:
Lo scorso anno il GSE aveva richiesto una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) con l’indicazione, per ogni impianto di produzione e in relazione al periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2022, delle seguenti informazioni:
Tali dichiarazioni avrebbero consentito al GSE di applicare correttamente le disposizioni recate dall’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022.
La disposizione in commento è stata contestata dalle imprese, le quali hanno presentato ricorso al TAR. Il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha accolto il ricorso sull’illegittimità dell’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022.
Il GSE, a sua volta, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, ottenendo la sospensione delle sentenze del TAR.
Ora il GSE, con una nuova comunicazione, informa di essere legittimato a dare attuazione all’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, e alle conseguenti disposizioni dell’ARERA, in quanto il Consiglio di Stato (Ordinanze n. 1127/2023, n. 203/2023 e n. 205/2023) ha sospeso cautelarmente l’esecutività delle sentenze del TAR della Lombardia, con le quali venivano annullati i provvedimenti di ARERA e del GSE in applicazione della norma in esame.
Il GSE rende noto che i corrispettivi pubblicati con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 saranno consolidati nel corso del 2023, in sede di conguaglio.
I produttori che abbiano inviato la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per dichiarare le quote di energia escluse dall’applicazione dell’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, in stato “APPROVATA”, oppure coloro che non hanno inviato la suddetta dichiarazione e per le quali ricorrono le condizioni di esclusione, dovranno inviare, in ogni caso, la DSAN di conguaglio secondo le modalità che saranno rese note dal GSE con un’apposita informativa che sarà pubblicata sul proprio sito istituzionale.
Inoltre, in base alla Delibera ARERA n. 143/2023, che trova applicazione per il periodo gennaio - giugno 2023, a seguito della proroga del periodo di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, operata dal D.L. n. 115/2022 (art. 11, comma2), per l’energia immessa in rete nell’anno 2023, l’invio delle dichiarazioni sostitutive (DSAN) deve essere effettuato esclusivamente in fase di conguaglio. Le modalità di invio della relativa autodichiarazione saranno definite nelle regole tecniche, aggiornate ai sensi della Delibera n. 143/2023.
In buona sostanza, anche per l’energia immessa in rete nel 2023, i produttori sono chiamati a dichiarare se sussistono quote di energia escluse dall’applicazione dell’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, ovverosia quote di energia prodotta per le quali non trova applicazione il “prezzo di riferimento” imposto dalla norma (quote escluse).
Per quanto di interesse, per gli impianti fotovoltaici le quote di energia escluse dal “prezzo di riferimento” sono le seguenti:
I calcoli di tali “quote di esclusione” saranno effettuati a conguaglio secondo le modalità e le tempistiche che saranno rese note dal GSE.
In relazione alla nuova comunicazione del GSE, qualora ricorrano le condizioni di esclusione, è opportuno che i produttori si attivino per produrre le DSAN secondo le modalità ed i termini che saranno forniti dal GSE.
Inoltre, visto che non si è ancora concluso definitivamente il contenzioso relativo all’applicazione dell’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, riteniamo condivisibile l’orientamento espresso dalle associazioni e dai legali che stanno tutelando i legittimi interessi dei produttori di energia, i quali suggeriscono di inviare in risposta alla comunicazione del GSE la seguente dichiarazione:
“Spettabile GSE, con riferimento alla Vostra e-mail avente ad oggetto “Applicazione Decreto Legge 4/22, art. 15-bis (cd. Norma Extraprofitti), si contestano fermamente le indicazioni ivi contenute in quanto illegittime in via derivata atteso che sia la Delibera n. 143/2023 sia la Delibera n. 266/2022 sono illegittime per vizi autonomi e in via derivata per contrarietà dell’art. 15-bis del D.L. 4/2022 al Regolamento UE 1854/2022 e in generale al diritto comunitario, tenuto anche conto che la Legge 197/2022 non ha “mantenuto” l’art. 15 bis del D.L. n. 4/2022 il quale deve dunque intendersi decaduto con conseguente nullità della Delibera n. 143/2023. Tali previsioni sono già oggetto di impugnazione nelle sedi competenti. Pertanto, tenuto conto che il TAR Milano ha già fissato l’udienza pubblica per il 21 giugno 2023, si richiede di attendere l’esito del contenzioso e si diffida il GSE dall’applicare il “prezzo di riferimento” o dall’operare compensazioni su altre partite economiche o da emettere ulteriori fatture palesemente illegittime. Con ogni più ampia riserva di diritto ed azione, ivi inclusa la integrazione/ripetizione delle partite economiche che sono oggetto di regolazione da parte dello Spett.le GSE in danno della scrivente società, in esito al contenzioso pendente”.
Tale comunicazione potrà essere inviata, a mezzo PEC, al GSE ai seguenti indirizzi:
[1] Termine modificato per l’energia immessa nel 2023 dal D.L. n. 115/2022.