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L’INPS con il Messaggio n. 2264 del 16 giugno ha integrato quanto già illustrato nella Circolare n. 54/2023, riguardo all’indennità una tantum prevista per i lavoratori autonomi. Secondo l’INPS, tale indennità costituisce reddito ai fini fiscali e la relativa ritenuta dovrà essere applicata agli importi riconosciuti ai lavoratori. Da chiarire le conseguenze per i soggetti CD e IAP.
A seguito del Decreto Legge n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) e della Circolare INPS n. 54/2023, l’INPS ha provveduto a fornire ulteriori chiarimenti riguardo all’indennità una tantum concessa ai lavoratori autonomi nel Messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023. Lo stesso documento include anche istruzioni operative e procedurali per l’accesso al nuovo ammortizzatore sociale unico dedicato ai lavoratori dipendenti colpiti dagli eventi alluvionali.
L’indennità ai lavoratori autonomi è stata concessa dall'art. 8 comma 1 del Decreto Alluvioni, a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La Circolare INPS n. 54 dell’8 giugno 2023 - (qui commentata Alluvioni: istruzioni INPS per l'indennità agli autonomi da presentare entro il 30 settembre 2023) ha già delineato nelle scorse settimane la platea dei beneficiari, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda. A questo proposito si ricorda che la domanda per la fruizione dell’indennità (pari ad un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 3.000 euro) si può presentare dallo scorso 15 giugno fino al 30 settembre 2023 mediante la piattaforma messa a disposizione dall’INPS sul proprio sito internet.
Di seguito si illustrano i chiarimenti forniti con il Messaggio e si anticipano alcune considerazioni riguardo al trattamento dell’indennità per i soggetti Coltivatori Diretti (c.d. CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (c.d. IAP), in attesa dei chiarimenti delle Autorità competenti e/o del Legislatore in sede di conversione del richiamato Decreto.
Con il Messaggio n. 2264, l’INPS ha voluto fornire integrazioni e chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda di indennità una tantum, di cui alla richiamata Circolare n. 54/2023:
Al fine di operare le corrette ritenute fiscali a seconda che l’attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che, in sede di presentazione della domanda, i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)”; in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.
Da ultimo, l’INPS ha precisato che in sede di presentazione della domanda in argomento non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1 del Decreto Legge n. 61/2023. Pertanto, l’INPS procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento dell’istruttoria medesima.
In particolare, l’Istituto procederà all’istruttoria delle domande verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza, consultando i propri archivi o gli archivi appartenenti ad altri Enti, Istituti o Casse private cui l’Istituto ha accesso.
Qualora dalla consultazione dei predetti archivi non fosse riscontrabile l’iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’Istituto di Patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso l’accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda - sezione “Richiesta di variazione”.
La norma contenuta nel Decreto Alluvioni non indica alcunché circa la qualificazione fiscale di tale indennità (qualificandola solamente come “indennità una tantum”), precisando che la stessa verrà concessa nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.
Come illustrato, l’INPS, nel Messaggio n. 2264/2023, ha quindi indicato che tale indennità una tantum costituisce reddito ai fini fiscali e, pertanto saranno applicate le relative ritenute.
Nel caso di percezione di tale indennità da parte di Coltivatori Diretti (CD) o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), qualora questi esercitino esclusivamente attività che determinano reddito di natura fondiaria ai sensi dell’art. 32 TUIR, riteniamo che le somme corrisposte dovrebbero assumere la stessa natura del reddito prodotto dall’attività svolta (oggetto di indennizzo), e quindi essere assorbite nella determinazione del reddito agrario.
In questo caso si potrebbe ritenere che:
Sul punto è però opportuno un chiarimento da parte dell’Amministrazione o, ancor meglio, una precisazione in sede di conversione in legge del Decreto. Infatti, la qualificazione dell’indennità come reddito agrario o meno potrebbe determinare gravi conseguenze anche in relazione alla qualifica stessa di CD o IAP, in virtù del fatto che tale reddito sia computato (o meno) come reddito globale da lavoro o come reddito agrario (nel caso di IAP) e che tale reddito venga (o meno) preso in considerazione al fine della verifica del requisito della prevalenza (nel caso del CD).