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L’INPS ha provveduto con tempestività a definire il perimetro dell'indennità una tantum concessa dall'art. 8 comma 1 del D.L. Alluvioni, a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
La Circolare INPS ha delineato la platea dei beneficiari, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda.
La Circolare INPS n. 54 dell'8 giugno 2023 contiene istruzioni contabili e fiscali relative all’ indennità a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio, come previsto dal Decreto Legge n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni).
La domanda - che permette la fruizione di un’indennità minima di 500 euro al ricorrere delle relative condizioni, fino ad un massimo di 3.000 euro - potrà essere presentata dal 15 giugno al 30 settembre 2023 mediante la piattaforma messa a disposizione dall’INPS sul proprio sito Internet.
Per quanto riguarda la platea dei beneficiari la Circolare individua le seguenti categorie di soggetti:
nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). Sono, inoltre, destinatari dell’indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.
Sono individuati fra i beneficiari della misura anche:
L’art. 8 del D.L. Alluvioni prevede che i soggetti qualificati (si veda par. precedente) possano richiedere l’indennità a condizione che, alla data del 1° maggio 2023, fossero residenti o domiciliati ovvero operassero esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’Allegato 1 del Decreto.
Inoltre, tali soggetti devono aver dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso viene verificato dall’INPS in sede di presentazione della domanda. Quanto al requisito del domicilio, è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato, alla data del 1° maggio 2023, in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1 del decreto in argomento. Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima[1].
La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e, comunque, l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.
L’indennità una tantum è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. L’INPS provvederà quindi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l’INPS non procederà all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso al beneficio.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023, esclusivamente in via telematica.
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”[2] del portale web INPS. Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio riconosciute sono attualmente SPID di Livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato (CAF). Inoltre, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale.
Una volta presentata la domanda, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessari per beneficiare dell’indennità, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.
Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti, l’INPS avvierà una procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.
[1] La Circolare prevede la possibilità di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino ad un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi. Inoltre, l’INPS ha chiarito che - in sede di presentazione della domanda - potranno essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi;
[2] Raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’Allegato 1 del D.L. 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.