La Legge di Bilancio del 2023 ha introdotto un contributo di solidarietà a carico delle imprese e delle stabili organizzazioni che operano nei settori energetici, al fine di ridurre gli effetti economici dovuti all’aumento del prezzo dell’energia. Il versamento del contributo, per gran parte dei soggetti interessati, scade il 30 giugno 2023.
La disposizione attuata nel nostro Paese con la Legge 197/2022, art. 1, commi da 115 a 119, trae origine dal Regolamento UE 2022/1854, con il quale è stato disposto che gli Stati membri, per le annualità 2022 e/o 2023, attuino questo tipo di intervento a carattere solidaristico. Le ragioni che giustificherebbero questo contributo sono dovute al fatto che gli utili eccedenti, verificatisi in capo alle società operanti nei settori energetici, non corrispondono agli utili ordinari che le stesse avrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non si fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell'energia.
Il contributo previsto per il 2023, pur avendo le stesse finalità di quello precedentemente introdotto dall’articolo 37 del D.L. 21/2022, come illustreremo in seguito, prevede una diversa individuazione dei soggetti interessati, un diverso calcolo della base imponibile nonché dell’imposta dovuta.
Soggetti interessati
La disciplina degli extraprofitti si applica ai contribuenti IRES, con l’esclusione degli enti non commerciali, che nel periodo precedente al 1° gennaio 2023[1] hanno conseguito almeno il 75% ricavi ai sensi dell’art. 85 TUIR dalle seguenti attività:
- produzione di energia elettrica (ATECO 35.11.00);
- produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale (ATECO 06.20.00, 35.21.00);
- rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale (ATECO 35.23.00, 35.14.00);
- produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (ATECO 46.71.00, 47.30.00, 19.20.90, 19.20.10, 19.20.20, 19.20.30);
- importazione a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi;
- introduzione nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4/E/2023, sono escluse dall’ambito soggettivo del contributo di solidarietà le imprese individuali, le società di persone, gli enti non commerciali. Inoltre sono esclusi, indipendentemente dalla forma giuridica:
- i soggetti che nel 2022 svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti;
- i distributori al dettaglio di carburanti che, nel 2022, hanno meno di 50 unità di personale e un fatturato annuo o un attivo di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
La norma non dispone alcuna esclusione per quelle attività, come quelle agricole, per le quali i proventi derivanti dalla produzione energetica rappresentano un’attività connessa. La marginalità di tali attività (e conseguentemente l’esclusione dal contributo) è data unicamente dal rapporto tra i ricavi complessivi e quelli derivanti dalla produzione di energia.
Per il settore agricolo, l’attività connessa di produzione di energia può determinare dei ricavi superiori a quelli derivanti dall’attività agricola di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Infatti, per quanto riguarda la produzione di energia o carburanti da biomasse è richiesto che la prevalenza dei prodotti utilizzati nel processo produttivo derivi dall’attività agricola dell’impresa. Per quanto riguarda la produzione di energia da impianti fotovoltaici, i parametri di connessione previsti dalla Circolare 32/E/2009 non escludono l’ipotesi in cui i ricavi dell’attività agricola siano inferiori a quelli derivanti dalla cessione di energia ammettendo, quindi, la connessione con l’attività agricola anche qualora i ricavi derivanti dalla cessione di energia siano prevalenti rispetto a quelli dell’attività agricola “tipica”.
Nell’esercizio 2022, anche le imprese agricole, non organizzate nella forma di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali, potrebbero avere ricavi derivanti dai settori interessati dal contributo di solidarietà superiori al 75% dei ricavi complessivi, e quindi essere potenzialmente soggette a tassazione.
Il calcolo del contributo
Per determinare la base imponibile del contributo di solidarietà occorre fare un raffronto tra i redditi dei cinque periodi d’imposta precedenti il 1° gennaio 2023, ossia i periodi d’imposta che vanno dal 2018 al 2022 (per i soggetti solari). Il rigo da prendere a riferimento è l’RF63 del Modello Redditi SC.
Per i soggetti “solari” la base imponibile si determina sottraendo dal reddito relativo all’anno 2022 la media, maggiorata del 10%, di redditi relativi alle annualità dal 2018 al 2021. Qualora tale media fosse negativa, si assume un valore pari a zero ai fini del calcolo.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2018 nel calcolo del reddito medio si dovrà considerare solamente quello in cui l’attività è stata esercitata; se l’attività è iniziata in corso d’anno, il reddito della prima annualità dovrà essere ragguagliato proporzionalmente all’anno.
Chi invece ha iniziato l’attività dal 2022 non è soggetto al pagamento del contributo di solidarietà.
Una volta determinata la base imponibile, per stabilire l’importo dovuto occorrerà considerare il minore importo tra:
- il 50% della base imponibile;
- il 25% del valore del patrimonio netto relativo all’anno 2021.
Versamento del contributo
Il contributo sugli extraprofitti deve essere versato:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023 dai soggetti “solari” che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- entro il 31 luglio 2023 per i soggetti solari che si avvalgano del maggior termine per l’approvazione del bilancio di esercizio.
Si ritiene che anche in relazione al versamento del contributo di solidarietà sugli extraprofitti valgano le sospensioni dei termini previde dal D.L. 61/2023 (Decreto Alluvioni), pertanto il termine per i soggetti interessati potrà essere rinviato al 20 novembre 2023.
Con la Risoluzione 15/E/2023 è stato istituito il codice tributo per il versamento del contributo. Per consentire il versamento, tramite Modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, del contributo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, la risoluzione ha definito i seguenti codici tributo:
- “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - INTERESSI - art. 1, commi da 115 a 119, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - SANZIONE - art. 1, commi da 115 a 119, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Alcune considerazioni per il settore agricolo
Preme rilevare come il Legislatore non abbia previsto che, nel settore agricolo, eventi eccezionali come le gelate, le grandinate, le alluvioni, le epizoozie possano determinare un crollo del fatturato e conseguentemente dei ricavi dell’attività caratteristica (coltivazione e allevamento).
Vi potrebbero quindi essere delle società agricole che si troveranno ad avere eccezionalmente per l’anno 2022 dei ricavi dell’attività connessa di produzione di energia superiori al 75% dei ricavi complessivi e ciò non per il fatto che sono notevolmente aumentati i proventi dell’attività di produzione di energia, piuttosto in quanto i ricavi relativi all’attività agricola si sono notevolmente ridotti.
Altro aspetto che non è stato tenuto in debita considerazione è dato dal fatto che le Srl agricole, nel corso del periodo di osservazione, potrebbero aver adottato un diverso metodo di determinazione del reddito.
Infatti, tali società, se esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, possono applicare il regime di tassazione forfettaria indicando quale reddito il 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.
Coloro che hanno optato, a partire dal 2022, per la tassazione ordinaria si troveranno a confrontare un reddito fiscale determinato con criteri difformi rispetto alle annualità precedenti. Tra questi ultimi probabilmente vi potranno essere le Srl agricole alle quali è corrisposta la cosiddetta “Tariffa Omnicomprensiva”. Infatti, l’aumento del prezzo dell’energia, particolarmente rilevante per l’anno 2022, ha “eroso” la quota della componente tariffaria riconducibile all’incentivo (non tassabile applicando il metodo forfettario), rendendo più conveniente la determinazione del reddito nei modi ordinari. In particolare, tale scelta potrebbe essere stata effettuata dalle imprese che producono energia da biomasse, per le quali i costi hanno un’incidenza maggiore rispetto agli impianti fotovoltaici.
Occorre pertanto fare una valutazione di opportunità per le imprese che intendevano optare dal 2022 per la tassazione ordinaria e verificare se il risparmio dato dalla deduzione dei costi sia superiore al nuovo contributo di solidarietà, qualora dovuto. Si tratta di valutazioni da fare caso per caso.
[1] Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si prende in considerazione l’esercizio 2022.
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