I soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, come pure i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), sono tenuti al versamento del diritto annuale CCIAA 2023.
Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, i soggetti ISA sono tenuti al versamento del diritto camerale entro il 20 luglio 2023 o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica). I soggetti non ISA, invece, devono effettuare il versamento del diritto CCIAA entro il 30 giugno 2023 o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio 2023.
Il diritto è dovuto anche dalle società in liquidazione e dalle imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non si sono cancellate dal Registro delle Imprese.
Ai fini della determinazione dell’importo dovuto, sono previste diverse metodologie, differenziate in funzione della tipologia di contribuente. In ogni caso, il diritto è dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle Imprese.
In particolare, sono tenuti al pagamento del diritto annuale CCIAA in misura fissa:
- le imprese individuali;
- le società semplici;
- i soggetti iscritti al REA;
- le società tra avvocati.
Sono, invece, tenuti al pagamento in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente:
- le società tra professionisti (Stp);
- le società in nome collettivo (Snc);
- le società in accomandita semplice (Sas);
- le società di capitali (Spa, Srl e Sapa);
- le società cooperative;
- le società di mutuo soccorso;
- consorzi con attività esterna;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000;
- G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico.
Soggetti esclusi
Dal pagamento del diritto annuale CCIAA sono escluse:
- le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa nel corso del 2022 (salvo che non siano state autorizzate all’esercizio provvisorio dell’attività);
- le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre 2022 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2023;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2022 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2023;
- le società cooperative sciolte nel 2022 per provvedimento dell’Autorità governativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies, Codice Civile.
Dell’esonero beneficiano anche le start up innovative e gli incubatori certificati di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012 (l’esonero, in particolare, opera a partire dalla data di iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese e non oltre il quinto anno).
La determinazione del diritto annuale 2023
Con Nota n. 0339674 dell’11 novembre 2022, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato gli importi del diritto annuale CCIAA per l’anno 2023, confermandoli nelle stesse misure previste per il 2014, ridotte del 50%.
Di seguito evidenziamo gli importi dovuti dai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale CCIAA in misura fissa.
DIRITTO CCIAA 2023 DOVUTO IN MISURA FISSA |
|||
Soggetto |
Importo dovuto |
Importo dovuto + maggiorazione 20% |
|
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria |
100 euro |
120 euro |
|
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale (imprese agricole in forma individuale) |
44 euro |
53 euro |
|
Soggetti iscritti esclusivamente al REA |
15 euro |
18 euro |
|
Imprese con ragione sociale di società semplice agricola |
50 euro |
60 euro |
|
Imprese con ragione sociale di società semplice non agricola |
100 euro |
120 euro |
|
Società tra avvocati |
100 euro |
120 euro |
I soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura percentuale devono determinare l’importo dovuto sulla base del fatturato, rinvenibile dalla dichiarazione IRAP[1], conseguito nel 2022 (e indicato nel Modello IRAP 2023). Al fatturato IRAP 2022 devono essere applicate le aliquote indicate nella seguente tabella, differenziandole per scaglioni di fatturato. L’importo ottenuto deve poi essere ridotto del 50% (ed eventualmente aumentato della maggiorazione deliberata dalla propria CCIAA).
DIRITTO CCIAA DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE |
||
SCAGLIONI DI FATTURATO |
MISURA FISSA E ALIQUOTE |
|
Oltre euro |
Fino a euro |
|
0 |
100.000 |
200,00 euro (misura fissa) |
100.000 |
250.000 |
200,00 euro + 0,015% sulla parte eccedente euro 100.000 |
250.000 |
500.000 |
222,50 euro + 0,013% sulla parte eccedente euro 250.000 |
500.000 |
1.000.000 |
255,00 euro + 0,010% sulla parte eccedente euro 500.000 |
1.000.000 |
10.000.000 |
305,00 euro + 0,009% sulla parte eccedente euro 1.000.000 |
10.000.000 |
35.000.000 |
1.115,00 euro + 0,005% sulla parte eccedente euro 10.000.000 |
35.000.000 |
50.000.000 |
2.365,00 euro + 0,003% sulla parte eccedente euro 35.000.000 |
Oltre 50.000.000 |
2.815,00 euro + 0,001% sulla parte eccedente euro 50.000.000 (fino a un massimo di euro 40.000) |
La somma minima da versare per il primo scaglione è pari a 100 euro (ovvero il 50% di 200 euro), mentre l’importo massimo da versare non deve superare la soglia di 20.000 euro.
Ancorché le società semplici (agricole e non agricole) rientrino tra i soggetti per i quali il diritto è dovuto in misura percentuale, è confermata l’operatività, anche nel 2023, della disposizione transitoria per effetto della quale il diritto è individuato in un importo corrispondente alla misura fissa (ovvero 50% della stessa) prevista per il primo scaglione di fatturato.
Ai fini della determinazione dell’importo dovuto, le società agricole (diverse dalla società semplici) sono quindi tenute alla presentazione del Modello IRAP 2023 (relativo al 2022).
Da ultimo, si evidenzia che ciascuna Camera di Commercio può aumentare la misura del diritto annuale (sia in misura fissa che in base al fatturato), fino ad un massimo del 20%. La generalità delle CCIAA ha disposto tale maggiorazione del 20%, tuttavia, le CCIAA della Regione Sicilia sono state autorizzate ad applicare una maggiorazione del 70% nelle annualità 2022, 2023 e 2024 (attenzione, poiché tale maggiorazione è stata approvata il 28 febbraio 2023, ossia entro la scadenza prevista per il diritto 2023, è necessario integrare quanto già versato a titolo di diritto 2022).
Soggetti iscritti nel corso del 2023
Il diritto camerale dovuto per il 2023 dalle imprese di nuova istituzione o per le nuove unità locali di imprese già esistenti che si iscrivono al Registro delle Imprese dal 1° gennaio 2023, è pari alla misura prevista per il 2014, ridotta del 50%.
Il diritto annuale CCIAA è dovuto in misura intera anche se l’iscrizione interviene in corso danno; lo stesso, infatti, non è frazionabile in rapporto ai mesi di iscrizione nell’anno.
Tuttavia, le unità locali e le sedi secondarie iscritte dal 2 gennaio 2023 sono escluse dal calcolo del diritto camerale dovuto per il 2023 (il versamento è infatti richiesto al momento dell’iscrizione).
Modalità di versamento
Il versamento del diritto CCIAA deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi entro il 30 giugno o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, nei 30 giorni successivi, quindi entro il 30 luglio dell’anno di riferimento.
Tuttavia, con Comunicato stampa n. 98/2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga del termine per il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 delle imposte sui redditi a favore dei soggetti ISA, ossia dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro ed esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA (a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso).
Nella proroga sono compresi anche i soggetti che adottano il regime forfettario e quello dei “minimi”, nonché coloro che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA.
Questi soggetti sono tenuti al versamento del diritto CCIAA 2023 entro il 20 luglio 2023, oppure entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
Le società di capitali, soggette agli ISA, con termine di approvazione del bilancio a 120 giorni, devono effettuare il versamento del diritto camerale 2023 entro il 20 luglio 2023, oppure entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%. Invece, le società di capitali, soggette agli ISA, che hanno beneficiato del maggior termine di 180 giorni e hanno approvato il bilancio:
- nel mese di giugno, devono effettuare il versamento del diritto camerale 2023 entro il 31 luglio 2023, oppure entro il 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%;
- nel mese di maggio, devono effettuare il versamento del diritto camerale 2023 entro il 20 luglio 2023, oppure entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
I soggetti non interessati dagli ISA, tra i quali rientrano, ad esempio, gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ed i soggetti che hanno conseguito ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro, non possono beneficiare della proroga e, pertanto, devono effettuare il versamento del diritto CCIAA 2023 entro il 30 giugno 2023, oppure entro il 31 luglio 2023, corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%.
Le società di capitali non soggette agli ISA, con termine di approvazione del bilancio a 120 giorni, devono effettuare il versamento del diritto camerale 2023 entro il 30 giugno 2023, oppure entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%. Invece, le società di capitali, non soggette agli ISA, che hanno beneficiato del maggior termine di 180 giorni e hanno approvato il bilancio:
- nel mese di giugno, devono effettuare il versamento del diritto camerale 2023 entro il 31 luglio 2023, oppure entro il 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%;
- nel mese di maggio, devono effettuare il versamento del diritto camerale 2023 entro il 30 giugno 2023, oppure entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
Relativamente alle società con esercizio non coincidente con l’anno solare, è previsto che il termine di versamento del diritto camerale sia fissato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l’approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
Da ultimo, si evidenzia che a favore dei soggetti alluvionati delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con sede operativa nei territori indicati dall’Allegato 1, D.L. n. 61/2023, opera la sospensione, dal 1° maggio al 30 giugno 2023, del termine di versamento del diritto annuale CCIAA. Il versamento sospeso deve essere effettuato, in un’unica soluzione, alla ripresa del termine e, pertanto, entro il 1° luglio 2023.
Tuttavia, i soggetti ISA per i quali opera l’annunciata proroga dei versamenti, possono effettuare il versamento del diritto camerale entro il 20 luglio 2023 (31 luglio 2023 corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%).
Il versamento deve essere eseguito tramite Modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo “3850” e, quale anno di riferimento, il 2023. Quale "Codice ente" deve essere indicata la sigla della provincia ove ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento. In alternativa è possibile utilizzare i servizi online PagoPA.
Le somme dovute a titolo di diritto annuale possono essere compensate con i crediti relativi ad imposte, tributi e contributi eventualmente disponibili.
In caso di pagamento oltre i termini previsti, è possibile regolarizzare spontaneamente la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso (beneficiando delle riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili).
A tal fine, nel Modello F24 devono essere esposti i seguenti codici tributo:
- “3850”, diritto annuale CCIAA;
- “3851”, interessi;
- “3852”, sanzione.
[1]Con Nota n. 19230 del 3 marzo 2009 il Ministero delle Sviluppo Economico ha individuato i righi del Modello IRAP da prendere a riferimento per la determinazione del fatturato utile ai fini del calcolo del diritto annuale percentuale.
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