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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 è stata pubblicata la Legge n. 68/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 39/2023, c.d. Decreto Siccità, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
Esaminiamo di seguito, per brevi flash, le misure che interessano il settore agricolo.
Al fine di contrastare le gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale determinate dall’oramai persistente situazione di scarsità idrica, il D.L. n. 39/2023, c.d. Decreto Siccità, come modificato dalla legge di conversione, introduce nuove misure finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre la dispersione delle risorse idriche.
Il provvedimento in esame, in particolare, prevede misure di semplificazione alle procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche, nonché l’aumento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici, da realizzare attraverso:
Il coordinamento delle misure previste dal decreto è affidato a una Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla Cabina di regia è affiancata la figura del Commissario straordinario nazionale, che potrà adottare atti e interventi urgenti di contrasto al fenomeno della scarsità idrica.
In particolare, il Commissario straordinario nazionale dovrà realizzare, con urgenza, gli interventi individuati dalla Cabina di regia, nonché svolgere le seguenti ulteriori funzioni:
In sede di conversione in legge, la composizione della Cabina di regia è stata integrata con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (o con un Presidente di Regione o Provincia autonoma dallo stesso delegato). Alla Cabina di regia è stato poi affidato il compito di definire gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, pur se non ancora inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici di cui al “Codice dei contratti pubblici”.
Il provvedimento in esame introduce una serie di semplificazioni procedurali per gli interventi di manutenzione straordinaria e per l'incremento della sicurezza e delle funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile e irriguo.
A tal fine, entro il prossimo 30 settembre, le Regioni dovranno comunicare alla Cabina di regia i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici.
Sono poi introdotte procedure semplificate per l’installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti, nonché per la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione degli invasi.
Il Decreto Siccità interviene anche sulle procedure autorizzatorie necessarie per la realizzazione di vasche di acque piovane, funzionali alle attività agro-silvo-pastorali. Con l’introduzione della nuova lett. e-sexies nell’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico dell’Edilizia), è previsto, in particolare, che per la realizzazione delle vasche di raccolta delle acque piovane, realizzabili anche mediante un unico bacino, fino a un volume massimo di 50 metri cubi per ogni ettaro di terreno coltivato, non sia più richiesto il permesso di costruire.
La costruzione di vasche di raccolta delle acque meteoriche ad uso agricolo rientra ora, infatti, tra le c.d. attività ad edilizia libera.
Il provvedimento in esame introduce poi semplificazioni in materia di utilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura, prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio.
In particolare, previa autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente, fino al 31 dicembre 2023 è ammesso il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto Siccità (15 aprile 2023).
Il D.L. n. 39/2023, come novellato in sede di conversione in legge, interviene, rafforzandole, anche sulle sanzioni amministrative pecuniarie previste in capo a coloro che utilizzano le acque pubbliche in mancanza di un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’Autorità competente.
È tuttavia prevista la riduzione di un terzo della misura delle sanzioni nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.