In sede di conversione in legge del D.L. n. 51/2023, c.d. Decreto Enti Pubblici, è stata ufficializzata la proroga del termine di versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 delle imposte sui redditi, nonché del saldo IVA 2022, a favore dei soggetti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), compresi i contribuenti forfettari e “minimi” ed i soci di società interessate dagli ISA.
I versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023, oppure entro il 31 luglio 2023 corrispondendo la maggiorazione dello 0,40% calcolata in ragione di giorno.
Evoluzione normativa
Come noto, con il Comunicato stampa n. 196 del 15 giugno 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga, dal 30 giugno al 20 luglio 2023, del termine di versamento delle imposte risultanti dal Modello Redditi, IRAP e IVA 2023, a favore dei soggetti ISA, compresi i contribuenti forfettari e minimi ed i soci, gli associati ed i collaboratori di società, associazioni e imprese interessate dagli ISA.
Tale proroga ha trovato spazio nella legge di conversione del D.L. n. 51/2023, c.d. Decreto Omnibus, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
I contribuenti interessati dalla proroga possono dunque effettuare il versamento delle imposte emergenti dalle dichiarazioni fiscali:
- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica), corrispondendo la maggiorazione dello 0,40% calcolata in ragione di giorno.
Invece, i soggetti non interessati dalla proroga, tra i quali rientrano, ad esempio, le persone fisiche private, i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro e gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario, sono tenuti a effettuare il versamento:
- entro il 30 giugno 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica), corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%.
Ambito soggettivo
Ai sensi del nuovo comma 3-sexies dell’art. 4, D.L. n. 51/2023, introdotto in sede di conversione, la proroga degli ordinari termini di versamento interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.
Possono dunque beneficiare della proroga i contribuenti che, contestualmente:
- dichiarano ricavi o compensi d’importo non superiore a 5.164.569 euro;
- esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso.
Per espressa previsione normativa, della proroga possono fruire anche i soggetti che nel periodo d’imposta 2022 hanno adottato il regime dei minimi o quello forfettario, come pure i contribuenti che hanno indicato, nell’ambito del Modello Redditi 2023 (campo “ISA: cause di esclusione” di quadro RE, RF o RG), uno dei seguenti codici di esclusione dall’applicazione degli indici.
Codice |
Causa di esclusione |
1 |
Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta |
2 |
Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta |
4 |
Periodo di non normale svolgimento dell’attività |
5 |
Determinazione del reddito con criteri forfettari |
6 |
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata |
7 |
Esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (è comunque richiesta la compilazione del Modello ISA) |
8 |
Enti del terzo settore, non commerciali, che optano per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. n. 117/2017 |
9 |
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario di cui all’art. 86, D.Lgs. n. 117/2017 |
10 |
Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017 |
11 |
Società cooperative, consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi |
12 |
Imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di trasporto con taxi (codice ATECO “49.32.10”) e di trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO “49.32.20”) di cui all’ISA “CG72U” |
13 |
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA “CG77U” |
14 |
Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un Gruppo IVA (è comunque richiesta la compilazione del Modello ISA) |
15 |
Soggetti che hanno aperto la Partita IVA dal 1° gennaio 2021 (è comunque richiesta la compilazione del Modello ISA) |
Il codice 3 non viene riportato poiché concerne la causa di esclusione collegata alla presenza di ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro, non interessata dalla proroga in esame. |
La proroga degli ordinari termini di versamento dovrebbe dunque interessare anche i soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari (come, ad esempio, le attività di agriturismo).
L’art. 4, comma 3-septies, D.L. n. 51/2023, prevede espressamente che la proroga in esame sia applicabile anche da parte dei soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli ISA, ossia:
- ai collaboratori dell’impresa familiare;
- al coniuge dell’azienda coniugale;
- ai soci di società di persone e di associazioni professionali;
- ai soci di società di capitali trasparenti.
Considerato che la proroga in esame interessa i soggetti tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2023, delle imposte risultanti dal Modello Redditi, per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, i termini di versamento possono essere riassunti come di seguito.
Società di capitali |
Termini di versamento |
||
Approvazione del bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) |
Soggetti ISA |
- 20 luglio 2023 - 31 luglio 2023 + 0,40% |
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Soggetti no ISA |
- 30 giugno 2023 - 31 luglio 2023 + 0,40% |
||
Approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio |
Bilancio approvato a maggio |
Soggetti ISA |
- 20 luglio 2023 - 31 luglio 2023 + 0,40% |
Bilancio approvato a giugno |
- 31 luglio 2023 - 30 agosto 2023 + 0,40% |
||
Bilancio approvato a maggio |
Soggetti no ISA |
- 30 giugno 2023 - 31 luglio 2023 + 0,40% |
|
Bilancio approvato a giugno |
- 31 luglio 2023 - 30 agosto 2023 + 0,40% |
Ambito oggettivo
La proroga in esame si riferisce ai versamenti delle imposte emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA i cui termini scadono entro il 30 giugno 2023 e, pertanto, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo 2022 di IRPEF, IRES, IRAP e IVA e dell’acconto 2023 di IRPEF, IRES e IRAP, anche i versamenti dovuti a titolo di:
- addizionali IRPEF comunali e regionali;
- maggiorazione IRES per le società di comodo;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata;
- IVIE e IVAFE;
- (eventuale) IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi 2022 indicati nel Modello Redditi 2023 al fine di migliorare il proprio indice di affidabilità fiscale;
- diritto camerale 2023;
- imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa e, in particolare, della:
- terza rata dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione (3%) e all’affrancamento (10%) del saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 110, D.L. n. 104/2020;
- seconda/terza rata dell’imposta sostitutiva (10%) relativa all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione per le imprese del settore alberghiero e termale che hanno effettuato la rivalutazione (gratuita) dei beni d’impresa nel bilancio 2021/2020;
- imposta sostitutiva (20%-26%) dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni (da dichiarare, rispettivamente, nella Sezione I e II del quadro RT del Modello Redditi 2023 PF);
- imposta sostitutiva integrativa (9%-11%-13%) per il mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi e avviamento).
La proroga non interessa, invece, il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime d’impresa (e, in particolare, la seconda rata della rivalutazione al 1° gennaio 2022 di cui al D.L. n. 17/2022, in scadenza il 15 giugno 2023), giacché il relativo termine di versamento è specificamente individuato dalla norma di riferimento.
Da ultimo, si evidenzia che per i soci di Srl non trasparenti, soggetti ISA, la proroga interessa esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali.
Contribuenti residenti nei territori alluvionati
Come noto, a favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali, il D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvioni, ha accordato la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio-31 agosto 2023.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 20 novembre 2023.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con una specifica FAQ recentemente pubblicata sul proprio sito istituzionale, i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali possono non avvalersi della sospensione dei termini, effettuando i versamenti entro le ordinarie scadenze; gli stessi, in ogni caso, non sono tenuti a corrispondere la maggiorazione dello 0,40% e gli interessi per i versamenti rateali in scadenza entro il 20 novembre 2023.
I contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali possono dunque scegliere di effettuare il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 entro l’ordinario termine del 30 giugno 2023, oppure di avvalersi del differimento al 31 luglio 2023.
Allo stesso modo, i soggetti alluvionati che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), possono effettuare il versamento delle somme dovute entro il termine (prorogato) del 20 luglio 2023, oppure avvalersi del differimento al 31 luglio 2023.
In caso di differimento del versamento al 31 luglio 2023, non è comunque dovuta la maggiorazione dello 0,40% ordinariamente dovuta a titolo di interesse corrispettivo.
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali possono optare, su base volontaria, per la rateizzazione dei versamenti secondo gli ordinari termini. Tali soggetti possono dunque scegliere di versare la prima rata delle somme dovute entro il 30 giugno/20 luglio 2023 (o 31 luglio 2023), per poi effettuare il versamento delle rate successive:
- entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di Partita IVA;
- entro la fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di Partita IVA.
Anche in questo caso, tuttavia, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi in relazione a tutte le rate che scadono entro il 20 novembre 2023 (termine per effettuare il pagamento, in un’unica soluzione, dei versamenti sospesi).
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la condizione della scadenza di tutte le rate entro il 20 novembre 2023 è da ritenersi integrata in caso di contribuenti titolari di Partita IVA (per questi soggetti, infatti, l’ultima rata scade il 16 novembre 2023 e, pertanto, nessuna delle rate deve essere maggiorata degli interessi dello 0,33% mensile). In relazione ai contribuenti non titolari di Partita IVA, invece, l’ultima rata scade il 30 novembre 2023 e, pertanto, non può beneficiare (integralmente) dell’esclusione dall’applicazione degli interessi.
Sul punto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interessi dovuti sull’ultima rata, in scadenza il 30 novembre 2023, dovranno essere calcolati solo per un periodo di 10 giorni, ossia per il lasso temporale intercorrente tra il 20 novembre (termine per effettuare i versamenti sospesi senza interessi) ed il 30 novembre 2023.
In alternativa, i contribuenti possono decidere di anticipare il pagamento dell’ultima rata entro il 20 novembre 2023, beneficiando così dell’esclusione dagli interessi anche in relazione a tale rata.
Da ultimo, si evidenzia che l’art. 11, D.L. n. 61/2023, ha disposto, a favore dei soggetti alluvionati, la sospensione dal 1° maggio al 30 giugno 2023 del termine di versamento del diritto CCIAA 2023. Il versamento sospeso deve essere effettuato, in un’unica soluzione, alla ripresa del termine e, pertanto, il 1° luglio 2023.
Secondo autorevole dottrina, tuttavia, siccome il termine di versamento del diritto camerale è collegato a quello dell’acconto delle imposte sui redditi, il versamento del diritto annuale potrebbe essere effettuato entro il 20 novembre 2023.
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