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Come noto, la Legge n. 87/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 51/2023, ha accordato la proroga, dal 30 giugno al 20 luglio 2023, del termine di versamento delle imposte risultanti dal Modello Redditi, IRAP e IVA 2023, a favore dei soggetti ISA, compresi i contribuenti forfettari e “minimi” ed i soci, gli associati ed i collaboratori di società, associazioni e imprese interessate dagli Indici di Affidabilità Fiscale.
Possono quindi beneficiare della proroga i contribuenti che, contestualmente:
Per espressa previsione normativa, della proroga possono fruire anche i soggetti che, nel periodo d’imposta 2022, hanno adottato il regime dei minimi o quello forfettario, come pure i contribuenti che hanno indicato, nell’ambito del Modello Redditi 2023, una causa di esclusione dall’applicazione degli indici.
La proroga in esame è applicabile anche da parte dei soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli indici, ossia:
I contribuenti interessati dalla proroga possono dunque effettuare il versamento delle imposte emergenti dalle dichiarazioni fiscali:
Invece, i soggetti non interessati dalla proroga, tra i quali rientrano, ad esempio, le persone fisiche private, i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 di euro e gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario, sono tenuti ad effettuare il versamento:
Con una FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sul nuovo calendario dei versamenti rateali per i soggetti che possono beneficiare della proroga.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, ha reso disponibile due esaurienti tabelle, una per i titolari di Partita IVA e l’altra per i non titolari di Partita IVA, nella quale sono riportate le scadenze delle singole rate e gli interessi dovuti.
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SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA |
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SENZA MAGGIORAZIONE |
CON MAGGIORAZIONE 0,40% |
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RATA |
SCADENZA |
INTERESSI |
RATA |
SCADENZA |
INTERESSI |
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1 |
20 luglio 203 |
== |
1 |
31 luglio 2023 |
== |
|
2 |
21 agosto 2023 |
0,29 |
2 |
21 agosto 2023 |
0,18 |
|
3 |
18 settembre 2023 |
0,62 |
3 |
18 settembre 2023 |
0,51 |
|
4 |
16 ottobre 2023 |
0,95 |
4 |
16 ottobre 2023 |
0,84 |
|
5 |
16 novembre 2023 |
1,28 |
5 |
16 novembre 2023 |
1,17 |
|
La maggiorazione, da applicare all’intero ammontare del debito, è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023. |
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SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
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SENZA MAGGIORAZIONE |
CON MAGGIORAZIONE 0,40% |
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RATA |
SCADENZA |
INTERESSI % |
RATA |
SCADENZA |
INTERESSI % |
|
1 |
20 luglio 203 |
== |
1 |
31 luglio 2023 |
== |
|
2 |
31 luglio 2023 |
0,11 |
2 |
31 luglio 2023 |
== |
|
3 |
31 agosto 2023 |
0,44 |
3 |
31 agosto 2023 |
0,33 |
|
4 |
2 ottobre 2023 |
0,77 |
4 |
2 ottobre 2023 |
0,66 |
|
5 |
31 ottobre 2023 |
1,10 |
5 |
31 ottobre 2023 |
0,99 |
|
6 |
30 novembre 2023 |
1,43 |
6 |
30 novembre 2023 |
1,32 |