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La legge di conversione del D.L. n. 34/2023, c.d. Decreto Bollette, è intervenuta sulla disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, prorogando dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per l’adesione alla definizione, introducendo l’opzione per la rateazione mensile in luogo di quella trimestrale e modificando il calendario di versamento delle prime tre rate.
Con il Provvedimento 5 luglio 2023, Prot. n. 250755/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ha aggiornato il modello di domanda di definizione agevolata, unitamente alle relative istruzioni di compilazione.
Come noto, l’art. 1, commi da 186 a 205, Legge n. 197/2022, ha previsto la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio, corrispondendo un determinato importo correlato al valore della controversia, differenziato a seconda dello stato e del grado in cui pende il giudizio.
Con Circolare n. 2/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sul nuovo strumento deflattivo del contenzioso.
Con Provvedimento 1° febbraio 2023, Prot. n. 30294/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative della definizione agevolata in esame, approvando altresì il relativo modello di adesione da presentare entro il 30 giugno 2023.
In seguito, l’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), D.L. n. 34/2023, ha disposto la proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, del termine di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, nonché del termine di versamento delle somme dovute (unica soluzione o prima rata per importi superiori a 1.000 euro).
In caso di versamento rateale (massimo 20 rate), le rate successive alla prima devono essere versate:
La Legge n. 56/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2023, è nuovamente intervenuta sul calendario di versamento delle rate della definizione agevolata, prevedendo che le rate successive alle prime tre possano essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, in scadenza l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024 (la rata dovuta nel mese di dicembre, tuttavia, resta confermata al 20 dicembre).

La legge di conversione del Decreto Bollette ha poi prorogato, dal 10 luglio al 10 ottobre 2023, il termine entro il quale depositare, presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio, copia della domanda di definizione e del Modello F24 di versamento delle somme dovute (unica soluzione o prima rata), ai fini dell’estinzione della controversia.
È stato poi prorogato, dal 31 luglio al 30 settembre 2024, il termine entro il quale l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate deve notificare, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali, l’eventuale diniego alla definizione agevolata.
Le modifiche apportate ai termini e alle modalità di versamento hanno imposto l’approvazione di un nuovo modello di adesione alla definizione agevolata in esame.
Con Provvedimento 5 luglio 2023, Prot. n. 250755/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi aggiornato il modello di adesione e le relative istruzioni di compilazione, introducendo la possibilità di optare per il versamento delle somme dovute in un massimo di 54 rate mensili.
A tal fine, nella sezione “Determinazione dell’importo dovuto” del modello, è stato inserito il nuovo campo “Opzione rate mensili”, da utilizzare per comunicare la scelta della periodicità di versamento delle rate successive alle prime tre.
L’istanza di adesione deve essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato).
Si ricorda che per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda, esente da bollo, ed effettuato un distinto versamento.