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La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente riguardo l’operazione di cessione di azienda, ribadendo alcuni principi riguardo alla differenza fra la cessione di azienda e la cessione di beni strumentali.
Con l’Ordinanza n. 22327 del 15 luglio 2022, la Cassazione e, nello specifico, la Sezione tributaria, ha nuovamente affrontato il tema della cessione di azienda. Inoltre, il Giudice di legittimità si è trovato a commentare l’art. 15 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 131/1986, in materia di registrazione d’ufficio di contratti verbali.
A questo proposito, si ritiene utile richiamare il dettato del predetto art. 15 comma 1 lett. d), rubricato “Registrazione d’ufficio”:
“1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 10[1], la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti.”
Rientrano nel novero dei contratti verbali di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) i contratti verbali “di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato […]”
La Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio, cassando con rinvio la sentenza della CTR Emilia-Romagna, ritenendo che il Giudice di appello abbia fatto malgoverno dei principi giuridici alla base della pronuncia.
Nel seguito si illustrerà quanto affermato dal Giudice del secondo grado e, in seguito, l’interpretazione data dalla Suprema Corte riguardo alla lettura del richiamato art. 15 in materia di registrazione d’ufficio di atti verbali di cessione di azienda e in merito ai requisiti della cessione d’azienda.
La CTR Emilia Romagna ha dato una lettura - poi ribaltata dal Giudice di legittimità - dell’art. 15 secondo la quale, per poter procedere alla registrazione d’ufficio di un presunto contratto verbale di trasferimento d’azienda, sarebbe preventivamente necessario che sia verificato il fatto che vi sia stata continuità aziendale negli stessi locali e, solo in questo caso, è poi possibile verificare i cambiamenti citati dalla norma ovvero la loro presunzione attraverso altre presunzioni, purché gravi precise e concordanti.
In altre parole, la permanente ubicazione dei beni strumentali nei medesimi locali rappresenterebbe il presupposto imprescindibile per verificare (anche in via presuntiva) l’effettivo trasferimento della titolarità dell’azienda da un soggetto all’altro.
Riguardo la lettura da attribuire all’art. 15 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 131/1986, in materia di registrazione d’ufficio di contratti verbali di cessione d’azienda, secondo la Cassazione, la norma distingue due fattispecie contrassegnate dalla prova indiretta della cessione:
Pertanto, secondo la Cassazione e alla luce della sua interpretazione dell’art. 15, l’immutata collocazione dei beni strumentali all’interno dei medesimi locali non è condizione imprescindibile per la prova presuntiva della cessione di azienda, che ben può essere desunta, sulla scorta di indizi connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche dalla continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del cessionario con il medesimo compendio di beni strumentali in altri locali.
Oltre a quanto premesso, la Cassazione si è pronunciata riguardo alle caratteristiche dell’operazione di cessione d’azienda, anche richiamando sue precedenti pronunce.
Secondo la Cassazione, è pacifico che la cessione di azienda sia configurabile anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca tutti i beni costituenti l’azienda, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa.
L’azienda deve in ogni caso caratterizzarsi come un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa di per sé idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività.
Tra le tante pronunce richiamate dal Giudice di legittimità, riportiamo le più recenti sull’argomento: Cass. n. 34858 del 17 novembre 2021, n. 22710 del 25 settembre 2018, n. 31069 del 28 dicembre 2017.
[1] “1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4; b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.”