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Con Provvedimento 11 giugno 2012, Prot. n. 2012/87956, l’Agenzia delle Entrate ha individuato determinate situazioni oggettive, al cui ricorrere è prevista la disapplicazione automatica della c.d. disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30, Legge n. 724/1994.
Tra tali situazioni oggettive, l’art. 1, lett. i), Provvedimento 11 giugno 2012, Prot. n. 2012/87956, fa rientrare anche le società che esercitano esclusivamente attività agricole ai sensi dell’art. 2135, Codice Civile, e rispettano le condizioni previste dall’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004.
Con la Sentenza 7 aprile 2023, n. 1295, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha affermato che tale causa di disapplicazione automatica della disciplina antielusiva trova applicazione anche quando parte dei beni immobili della società agricola è concesso in locazione al fine di coprire i costi fissi di gestione ed evitare il continuo ricorso al mercato del credito.
Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici tributari riguarda una Srl operante nel settore agricolo, che ha impugnato un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, ai fini IRES e IRAP, scaturente dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, ha contestato alla società la mancata dimostrazione della destinazione esclusivamente agricola dell'intero complesso dei beni aziendali, con la conseguente applicazione della disciplina antielusiva e l’emersione di un maggior reddito di impresa.
Parte dei beni aziendali era stata infatti concessa in locazione ai soci della società e, conseguentemente, secondo l’Agenzia delle Entrate, non concretizzandosi l’esercizio esclusivo di un’attività agricola, poteva trovare applicazione la disciplina delle società non operative.
La società ricorrente ha invece evidenziato di svolgere, in via esclusiva, un’attività di silvicoltura e che la costante mancanza di redditività annua, determinata dalla peculiare tipologia dell’attività esercitata, costituiva una oggettiva situazione che avrebbe reso impossibile il conseguimento del reddito minimo richiesto ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva. La società, inoltre, ha sottolineato che la concessione in locazione di alcuni spazi della cascina, peraltro non utilizzata, costituiva un'attività solo secondaria e parziale, volta ad evitare il continuo ricorso a finanziamenti bancari.
Esaminata la questione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha innanzitutto richiamato quanto stabilito dal Provvedimento 11 giugno 2012, Prot. n. 2012/87956, dell’Agenzia delle Entrate, che prevede, tra le ipotesi di esclusione automatica dalla disciplina, anche le società che esercitano esclusivamente attività agricola.
Affinché tale ipotesi di disapplicazione automatica trovi applicazione, si ricorda, devono ricorrere entrambi i seguenti requisiti:
Nel caso specifico, inoltre, trova applicazione il disposto di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, secondo cui non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e fabbricati strumentali alle attività agricole, a condizione che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola principale.
Nel caso di specie, è emerso che l’esercizio in via esclusiva dell’attività di silvicoltura era annualmente certificato da un organismo indipendente. Inoltre, la concessione in locazione di alcune aree della cascina, attività secondaria e marginale, consentiva soltanto di generare una (limitata) fonte di reddito, destinata unicamente a coprire i costi fissi di gestione.
Secondo i Giudici tributari, di conseguenza, alla società in questione non può applicarsi la disciplina delle società di comodo.