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Le imprese agricole che effettuano investimenti immobiliari destinati ad implementare la propria attività, a volte necessitano anche di fabbricati rurali annessi a terreni agricoli di dimensioni relativamente modeste.
Ciò può fare scattare la presunzione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che i fabbricati insistenti sul fondo non siano pertinenziali e, pertanto, sugli stessi può scattare la contestazione dell’indebita applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (ossia, le c.d. agevolazioni PPC).
Uno di questi casi è stato affrontato dalla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, nella Sentenza n. 609/2023.
La causa ha visto da una parte una cooperativa agricola operante nel settore vitivinicolo e dall’altra l'Agenzia delle Entrate. Oggetto del contenzioso era l'applicazione dell'imposta di registro sull'acquisto di un terreno agricolo sul quale insistono due fabbricati a destinazione agricola. La CTP di Verona, con la Sentenza n. 139/2021 del 24 maggio 2021, aveva respinto il ricorso della cooperativa, affermando che i fabbricati non fossero pertinenziali al terreno acquistato e che il terreno stesso non fosse qualificato come agricolo secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
La cooperativa ha presentato appello, sostenendo che il terreno e i fabbricati in questione fossero agricoli, come attestato dall'atto di compravendita e dal certificato di destinazione urbanistica. Inoltre, ha richiamato la Sentenza della Corte di Cassazione n. 3597/2021, secondo cui i fabbricati utilizzati da coloro che coltivano terreni sono sempre fiscalmente rurali e, pertanto, rientrano nella categoria delle pertinenze del terreno agricolo.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo che i fabbricati non fossero pertinenze di un terreno agricolo e che l'area su cui insistono i fabbricati non avesse destinazione agricola, essendo classificata come area di sedime e piazzale di manovra nel Catasto Urbano.
La Corte ha esaminato la questione e ha stabilito che l'agevolazione prevista per la Piccola Proprietà Contadina si estende anche alle pertinenze dei terreni agricoli. Secondo la definizione dell'art. 817, Codice Civile, le pertinenze sono cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un'altra cosa. Nel caso in questione, i fabbricati agricoli erano strumentali e pertinenze del terreno agricolo.
La Corte ha inoltre evidenziato che i terreni su cui insistono i fabbricati non possono essere considerati aree di sedime, poiché la loro consistenza è notevolmente superiore a quella dei fabbricati stessi. Inoltre, l'iscrizione dei fabbricati nel Catasto Urbano non fa perdere il vincolo di pertinenzialità con il terreno agricolo.
La CTP ha anche tenuto conto del fatto che i fabbricati sorgessero in un’area prossima ai fondi agricoli coltivati direttamente e indirettamente dalla cooperativa e fossero stati utilizzati per lo stoccaggio e l’appassimento delle uve.
La Corte ha poi respinto l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate riguardante la genericità del certificato di destinazione urbanistica, affermando che in una zona classificata come agricola sono ammessi solo interventi edilizi in funzione dell'attività agricola.
In conclusione, la Corte ha avallato l'appello della cooperativa e ha riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, affermando che i fabbricati agricoli acquistati sono pertinenze del terreno agricolo e che è legittima l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa prevista per la Piccola Proprietà Contadina.