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Le imprese individuali agricole, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività di cui all’art. 32, TUIR, determinano i relativi redditi su base catastale.
Tra queste, in particolare, rientrano le seguenti attività produttive di reddito agrario:
Relativamente ai redditi da allevamento, il comma 3 dell’art. 32, TUIR, prevede che un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisca, per ciascuna specie animale, il numero dei capi che rientra nei limiti entro i quali è possibile applicare il reddito agrario; la quota di reddito eccedente concorre alla formazione del reddito d’impresa, da determinare forfettariamente ai sensi dell’art. 56, comma 5, TUIR.
In particolare, l’art. 56, comma 5, TUIR, prevede che il reddito relativo alla parte eccedente concorra a formare il reddito d’impresa per l’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente che tenga conto dell’incidenza dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. è comunque prevista la possibilità di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la determinazione del reddito sulla base dei criteri ordinari limitatamente agli animali allevati oltre i limiti dell’art.32 del TUIR.
Da tale facoltà restano escluse le società di capitali, le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice, per le quali il reddito derivante dalle attività agricole di cui all’art. 32, TUIR, è comunque qualificato come reddito d’impresa di cui all’art. 55, comma 2, lett. c), TUIR, da determinarsi analiticamente sulla base dei costi e dei ricavi.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006, le società a responsabilità limitata, le società di persone e le società cooperative, in possesso della qualifica di società agricola di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, possono optare per l’imposizione dei redditi su base catastale (il reddito così determinato è comunque qualificato come reddito d’impresa).
I coefficienti necessari per determinare i redditi da allevamento di cui agli artt. 32, comma 3, e 56, comma 5, TUIR, sono aggiornati da un apposito decreto ministeriale, pubblicato con cadenza biennale.
Allo stato attuale, tuttavia, l’ultimo decreto emanato è il D.M. 15 marzo 2019, riferito al biennio 2018-2019, che, in assenza di indicazioni contrarie, continua dunque a trovare ancora applicazione.
Allo stesso modo si è ancora in attesa della pubblicazione del decreto necessario per l’individuazione dei beni cui si riferiscono le attività agricole connesse di cui all’art. 2135, comma 3, Codice Civile, ricomprese tra quelle che generano redditi agrari determinati su base catastale ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), TUIR. Anche in questo caso, infatti, l’ultimo decreto adottato è l’oramai vetusto D.M. 13 febbraio 2015.