La Legge n. 30/2022 promuove la produzione e la vendita diretta, da parte di produttori agricoli e ittici, di piccole produzioni agroalimentari di origine locale, tramite l’apposizione di una specifica indicazione in etichetta.
Le Regioni e le Province autonome, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti dai Regolamenti (CE) nn. 852/2004 e 853/2004, potranno definire requisiti strutturali dei locali destinati alla lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL.
Con la dizione “PPL - Piccole Produzioni Locali”, si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti dalla coltivazione o dall’allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda, destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato o alla vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
La disposizione, a differenza della disciplina della vendita diretta (art. 4. D.Lgs. n. 228/2001), consente di commercializzare solo in ambito locale i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Con un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, di concerto con la Conferenza Stato - Regioni, sarà adottato un apposito regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base delle quali le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno individuare:
- il paniere delle Piccole Produzioni agroalimentari Locali (PPL), nel quale saranno elencati i prodotti agricoli ed ittici, anche trasformati, con l’indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che potranno rientrare nella speciale disciplina definita dalla Legge n. 30/2022;
- le modalità per l’ammissione delle imprese interessate alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla Legge n. 30/2022;
- le misure da applicare ed i controlli igienico - sanitari da effettuare, definendo, all’atto della domanda di ammissione da parte del richiedente, un sopralluogo preventivo in azienda, per verificare il possesso dei necessari requisiti ed i relativi oneri a carico del richiedente;
- gli autocontrolli richiesti al richiedente;
- le modalità di utilizzo dell’etichettatura PPL e del logo PPL ed i controlli per il relativo corretto utilizzo.
Il suddetto provvedimento, ai sensi dell’art. 11, Legge n. 30/2022, avrebbe dovuto essere adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa ma, ad oggi, non se ne ha notizia.
La norma si applica espressamente ai seguenti soggetti:
- imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, Codice Civile (anche in forma societaria);
- imprenditori apistici di cui alla Legge n.313/2004 (art. 3);
- imprenditori ittici di cui al D.Lgs. n. 4/2012 (art. 4);
che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione delle materie prime derivanti dalla coltivazione o allevamento della propria azienda e posti in vendita in appositi contenitori o confezioni.
La disciplina dei “PPL” si applica, inoltre, agli istituti tecnici professionali ad indirizzo alberghiero - ristorativo.
Nel rispetto delle leggi regionali, anche nell’ambito delle attività agrituristiche potranno essere somministrati pasti, spuntini e bevande oppure venduti i prodotti PPL. In tal caso, l’azienda agrituristica potrà avvalersi dei prodotti PPL di altre aziende agricole che abbiano la sede nella stessa provincia o nelle province confinanti. Tale facoltà è tuttavia esclusa quando la stessa impresa agricola-agrituristica abbia già delle proprie produzioni PPL autorizzate. In tal caso, l’acquisto di prodotti PPL da altre imprese agricole o ittiche potrà avvenire solo con riferimento ai prodotti contenuti nel paniere PPL, diversi da quelli ottenuti, lavorati e trasformati dalla stessa impresa.
Etichettatura e logo
I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti possono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura “PPL - Piccole Produzioni Locali”, seguita dal nome del Comune o della Provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività, rilasciato dall’autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda (art. 3).
L’articolo 4 reca disposizioni in materia di logo “PPL - Piccole Produzioni Locali”. In particolare, il comma 1 demanda l’istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del MASAF, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l’altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
Il logo dovrà essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione, ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti “PPL”.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il comma 7 dell’art. 11 precisa che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni. Pertanto, per le imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale (art. 32, TUIR), essendo tali prodotti originati da materie prime derivanti esclusivamente dalle proprie attività di coltivazione e allevamento, i proventi derivanti dalla vendita, qualora i prodotti PPL ceduti siano riconducibili alle attività di cui al D.M. 13 febbraio 2015, saranno compresi nel reddito agrario. Diversamente, qualora il processo produttivo non sia particolarmente complesso (prima trasformazione), potrà applicarsi la determinazione forfettaria del reddito ai sensi dell’art. 56-bis, TUIR.
Nel caso, forse più frequente, ove i “PPL” siano oggetto di ulteriori lavorazioni dei prodotti originati dalla coltivazione e dall’allevamento, il reddito derivante dalla loro cessione dovrà essere determinato analiticamente.
Vista la finalità della norma, volta a preservare e valorizzare le piccole produzioni locali, si ritiene che tale attività non possa far decadere il requisito di esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135, Codice Civile, richiesto alle società agricole di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004. Tuttavia, si segnala che su tale aspetto la Legge n. 30/2022 non offre alcun chiarimento.
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