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La disciplina IVA e, in particolare, l’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, prevede che il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorga nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA secondo i criteri espressamente indicati dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, alla data di consegna dei beni per le cessioni di beni e alla data di pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizio).
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, il diritto alla detrazione dell’IVA a credito può essere esercitato, previa annotazione della fattura nel registro IVA acquisti, qualora ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno in cui in capo all’acquirente e/o committente si sono verificati entrambi i sopraindicati requisiti, e con riferimento al medesimo anno.
Inoltre, per effetto delle novità apportate dal D.L. n. 119/2018, è previsto che, entro il termine della liquidazione periodica, possa essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questa facoltà è peraltro ammessa anche per le fatture differite che riportano una data fattura compresa dal 1° al 15 del mese successivo.
Tale previsione, tuttavia, non può essere applicata alle fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute nell’anno successivo. In tale ipotesi, infatti, la detrazione dell’imposta deve essere esercitata nell’anno di ricevimento del documento.
Ipotizzando, ad esempio, un soggetto passivo (con liquidazione IVA mensile) che abbia acquistato dei beni il 31 dicembre 2022 con consegna degli stessi nel mese di dicembre e ricevimento della relativa fattura il 5 gennaio 2023, l’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro IVA acquisti entro il 15 gennaio 2023, confluisce comunque nella liquidazione IVA del mese di gennaio (in questo caso, infatti, non trova applicazione la disposizione introdotta dal D.L. n. 119/2018).
La delega al Governo per la Riforma fiscale prevede di consentire la detrazione dell’IVA esigibile nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta.
È prevista, in particolare, la modifica dell’art. 1, D.P.R. n. 100/1998, che prevede la non applicazione, a cavallo d’anno, della possibilità di detrarre l’imposta nel mese dell’esigibilità immediata (ossia, nel mese in cui l’operazione viene effettuata), anche se la relativa fattura è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo.
Pertanto, anche in relazione alle fatture ricevute nell’anno successivo rispetto a quello dell’esigibilità/effettuazione dell’operazione (c.d. fatture a cavallo d’anno), sarà possibile procedere alla detrazione dell’imposta relativa alle fatture ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In buona sostanza, nell’ultima liquidazione IVA dell’anno sarà possibile detrarre anche l’imposta relativa alle fatture, con esigibilità nel mese di dicembre, ricevute e registrate dal 1° al 15 gennaio dell’anno successivo.
Ipotizzando, ad esempio, un soggetto passivo (mensile) che acquisti dei beni il 31 dicembre 2024 con consegna degli stessi nel mese di dicembre e ricevimento della relativa fattura il 5 gennaio 2025, l’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro IVA acquisti entro il 15 gennaio 2025, potrà comunque confluire nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2024.
Tuttavia, le fatture di competenza del mese di dicembre che non saranno annotate nel registro IVA acquisti entro il 15 gennaio dell’anno successivo, dovranno essere contabilizzate, entro il termine di presentazione del Modello IVA annuale, in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo a tutte le fatture ricevute fino al 15 gennaio dell’anno successivo.