Con la Determinazione n. 539209/RU del 5 settembre 2023, l’Agenzia delle Dogane ha apportato alcune modifiche alla Determinazione n. 476906/RU del 22 dicembre 2020 (c.d. Determinazione dati GN), con la quale erano state fissate tempistiche e modalità di presentazione, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento nel settore del gas naturale, dei dati relativi al prodotto trasportato.
In particolare, considerata l’opportunità di integrare i dati trasmessi ai sensi della determinazione, al fine di identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione nella catena del valore del gas naturale fornito ai consumatori finali, l’Agenzia delle Dogane ha previsto che il venditore del gas naturale, che è anche utente della distribuzione, comunichi ai distributori il proprio codice accisa in corso di validità, affinché i dati relativi al prodotto trasportato per conto dello stesso venditore siano riferiti a tale codice.
Di conseguenza, all’art. 1, Determinazione n. 476906/2020, le parole: “è identificato tramite la Partita IVA” sono state sostituite dalle seguenti: “è identificato, nel caso in cui sia un venditore, tramite il codice accisa ovvero, nel caso in cui l’utente ne sia sprovvisto, tramite la Partita IVA”.
A partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024, pertanto, i venditori che sono anche utenti della distribuzione, saranno tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice di accisa in corso di validità.
In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i venditori che sono anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.
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