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La Comunicazione dati liquidazioni IVA periodiche deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. Tuttavia, la comunicazione relativa al secondo trimestre dell’anno deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre di ciascun anno, mentre quella relativa all’ultimo trimestre deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
Poiché il 30 settembre 2023 cade di sabato, la Comunicazione dati liquidazioni IVA periodica relativa al secondo trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio e giugno 2023) deve essere dunque trasmessa entro il prossimo 2 ottobre 2023.
Nel modello di comunicazione devono essere indicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nel trimestre di riferimento. La comunicazione deve essere quindi presentata esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal soggetto passivo IVA o per il tramite degli intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998.
Dall’obbligo di presentazione della comunicazione restano esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno di riferimento, non vengano meno tali condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre, inoltre, in mancanza di dati da indicare, mentre sussiste comunque nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente (in quest’ultima ipotesi, occorre compilare il rigo VP8, “Credito periodo precedente”, al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel Modello IVA TR).
Nel caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo di riferimento.
In conclusione, si rammenta che l’omessa, incompleta o infedele presentazione della Comunicazione dati liquidazioni IVA periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge e se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.