Con Risposta a Interpello n. 426 dell'11 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di accordi transattivi, può essere portata in detrazione la sola IVA afferente il corrispettivo rideterminato a seguito dell’accordo di saldo e stralcio, e non l’imposta esposta nelle fatture originarie, mai saldate.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguarda un soggetto passivo (Alfa, l’istante) che ha stipulato un contratto di consulenza con una società (Beta) che, nel corso dell’anno 2021 ha emesso fatture per complessivi 762.579,89 euro (di cui 137.514,41 euro a titolo di IVA). Tali fatture sono state immediatamente contestate dalla società Alfa, che ha quindi richiesto al prestatore, la società Beta, l’emissione di apposite note di credito.
A seguito della mancata emissione delle note di variazione, la società istante, che non ha pagato l’importo addebitatole da Beta, ha instaurato un giudizio. Nel 2023 la controversia è stata definita in via transattiva, mediante un accordo a saldo e stralcio e con reciproca dichiarazione di null’altro avere a pretendere. L’accordo, in particolare, prevede che Alfa versi a Beta un importo onnicomprensivo pari a 70.000 euro.
La società istante si è quindi rivolta all’Agenzia delle Entrate per comprendere la possibilità di portare in detrazione l’importo dell’intera IVA esposta nelle fatture oggetto di contestazione, alle quali non ha mai fatto seguito, stante i ripetuti solleciti e l’instaurazione del giudizio, l’emissione di note di credito (che, allo stato attuale, non possono essere più emesse essendo scaduto il termine annuale di cui all’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
In relazione alla vicenda rappresentata, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato il disposto di cui all’art. 168, Direttiva n. 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA), trasfuso, nella disciplina domestica, nell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale il soggetto passivo può detrarre, dall’importo dell’imposta di cui è debitore, l’IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo.
Il diritto alla detrazione, pertanto, non spetta soltanto in relazione all’imposta effettivamente versata, ma anche relativamente a quella dovuta, ossia quella che deve essere ancora pagata.
Tale principio di ordine generale, tuttavia, è applicabile a condizione che sussista una corrispondenza tra il valore del bene o della prestazione concretamente ricevuta ed il corrispettivo dovuto (cui corrisponde l’IVA detraibile), non essendo determinante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.
In relazione al rapporto tra tale principio di cartolarità e il principio di neutralità dell’IVA, la Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che il soggetto emittente la fattura è tenuto al versamento dell’imposta ivi esposta, sempre che non abbia tempestivamente provveduto ad avvalersi della specifica disciplina volta a emendare gli errori che riguardano i dati riportati nel documento (prevista, nell’ordinamento interno, dall’art. 26, D.P.R. n. 633/1972).
I Giudici di legittimità hanno inoltre affermato che la Direttiva n. 2006/112/CE limita il diritto alla detrazione alla sola imposta dovuta, non potendo essere esercitato con riferimento all’IVA indebitamente versata a monte. Ciò significa, in buona sostanza, che il diritto alla detrazione non si estende all’imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta nella fattura.
In ossequio alle indicazioni della disciplina IVA unionale, l’ammontare dell’imposta detraibile deve essere quindi determinato conformemente alla base imponibile pertinente, ossia in funzione del corrispettivo effettivamente pagato dal committente, soggetto passivo.
In relazione al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha quindi evidenziato che l’effettivo valore della prestazione di consulenza è quello stabilito in sede di stipula dell’accordo transattivo, e non quello risultante dalle fatture oggetto di contestazione.
La società istante puo dunque portare in detrazione il solo importo di 12.622,94 euro, ossia la sola IVA derivante dall'accordo transattivo.
Inoltre, poiché la fattispecie in esame è riconducibile ad un sopravvenuto accordo tra le parti, non essendo ammessa l’emissione di una nota di variazione per il decorso del termine annuale di cui all’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/72, il prestatore resta comunque debitore dell’imposta per l’intero ammontare, in forza di quanto disposto dall’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972.
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