Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, è stato pubblicato il D.L. n. 124/2023, c.d. “Decreto Sud”, contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia nelle Regioni del Mezzogiorno.
Il Decreto prevede il riconoscimento, dal 1° gennaio 2024, di un credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive insistenti nelle aree della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES unica”.
In particolare, l’art. 16, D.L. n. 124/2023, prevede, limitatamente all’anno 2024, un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti per l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature vari destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili, tuttavia, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Gli investimenti devono far parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento (UE) n. 651/2014.
I beni agevolabili devono essere destinati a strutture produttive ubicate nella “ZES unica” del Mezzogiorno, comprendente i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
L’agevolazione, infatti, è collegata all’istituzione, dal 1° gennaio 2024, della c.d. “ZES unica” per il Mezzogiorno, ossia una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.
Il credito d’imposta, previsto nella misura massima consentita dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022 - 2027 e nel limite massimo di spesa che sarà stabilito da un apposito decreto ministeriale, è riconosciuto per il solo anno 2024.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento d’importo inferiore a 200.000 euro.
Il tax credit d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e in quelle dei periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Ai fini dell’utilizzo in compensazione non si applica il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro.
Dall’agevolazione sono espressamente esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L'agevolazione non è altresì applicabile dalle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
La disciplina istitutiva del credito d’imposta in esame prevede la rideterminazione del bonus al ricorrere delle seguenti fattispecie:
- i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
Infine, le imprese beneficiarie devono mantenere, a pena di revoca dell’agevolazione, la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle sopraindicate zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.
Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti in regime de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
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