L’art. 1, comma 38, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha prorogato al 31 dicembre 2024 il c.d. Bonus Verde, ossia la detrazione IRPEF del 36%, entro una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, riconosciuta al proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.
Tale detrazione, si ricorda, è stata introdotta dalla Legge n. 205/2017, c.d. Legge di Bilancio 2018, per essere poi oggetto di reiterate proroghe.
Ambito soggettivo
Come sopra anticipato, la detrazione spetta al proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolabili, che sostiene effettivamente le spese. Possono quindi beneficiare della detrazione i proprietari, i nudi proprietari, i titolari di diritti reali di godimento (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione o d’uso), i detentori (inquilino o comodatario) e i familiari conviventi dei proprietari o detentori.
Tra i detentori dell’unità immobiliare rientrano anche i soci di cooperative a proprietà divisa, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile.
Oltre alle persone fisiche private, possono fruire del bonus anche gli imprenditori individuali, le società semplici e le società di persone, per gli immobili non strumentali e per gli immobili patrimonio (che concorrono alla formazione del reddito secondo le regole dei redditi fondiari).
Per espressa previsione normativa, inoltre, la detrazione compete anche per gli interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali. In tale ipotesi il beneficio fiscale spetta al singolo condomino, nel limite della quota allo stesso imputabile, a condizione che il condomino abbia effettivamente versato la propria quota al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Qualora gli interventi di sistemazione a verde siano eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno. Pertanto, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare sia sulle parti condominiali, ha diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e a 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.
Gli immobili agevolabili
L’incentivo opera in relazione agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private effettuati:
- su unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze;
- sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis, Codice Civile;
restandone quindi esclusi gli immobili che hanno una destinazione diversa da quella abitativa, come gli uffici ed i negozi.
La detrazione spettante è ridotta del 50% se gli interventi di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale. Pertanto, nel caso di immobili ad uso promiscuo, la detrazione spetta nella misura del 18% della spesa sostenuta, sempre nel limite massimo di spesa di 5.000 euro (la detrazione massima è quindi pari a 900 euro, ossia il 18% di 5.000 euro).
Il Bonus Verde, infine, è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio), ridotte nella misura del 50%.
Gli interventi agevolabili
La detrazione compete sulle spese sostenute per interventi di:
- sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni;
- realizzatone di impianti di irrigazione e di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Sul punto, nella Circolare n. 13/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.
È quindi agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione, e non il mero acquisto di piante o altro materiale. Ad esempio, la realizzazione di fioriere o l’allestimento a verde di balconi e terrazzi, è agevolabile solo se permanente e riferita ad un intervento innovativo di sistemazione a verde dell’immobile.
Di conseguenza, non beneficiano della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica di giardini preesistenti (se non connessa ad un intervento innovativo o, comunque, modificativo), per l’acquisto di piante e/o altro materiale, per i lavori in economia e per la realizzazione di sistemi di illuminazione delle aree verdi. Inoltre, poiché la norma istitutiva dell’agevolazione fa esplicito riferimento agli “edifici esistenti”, dalla detrazione sono escluse anche le spese sostenute per la sistemazione a verde effettuata in fase di costruzione di un nuovo immobile.
Tra le spese detraibili sono invece comprese quelle sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati.
Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022, di importo complessivo superiore a 70.000 euro, la detrazione spetta a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, sia indicato che gli interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non compromette il riconoscimento della detrazione, qualora tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento ed il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
La detrazione fiscale
La detrazione IRPEF del 36% è riconosciuta entro una spesa massima di 5.000 euro per ogni singola unità immobiliare residenziale oggetto di intervento (la detrazione massima è quindi pari a 1.800 euro per immobile, ossia il 36% di 5.000 euro).
Il tetto massimo di spesa è collegato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento e, pertanto, qualora si eseguano interventi su più unità immobiliari, il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte, pur entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per ciascun immobile.
Il Bonus Verde è fruito direttamente in dichiarazione dei redditi, per l’abbattimento dell’IRPEF lorda; lo sconto in fattura e la cessione del credito non sono invece consentiti. La detrazione fiscale, da ripartire tra gli aventi diritto, deve essere fruita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Pertanto, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore può scegliere di continuare a fruire del bonus non ancora utilizzato o, in alternativa, trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Tuttavia, se per effetto della cessione della quota l’acquirente diviene proprietario esclusivo dell’immobile, la residua detrazione si trasmette allo stesso.
In caso di decesso dell'avente diritto, infine, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Gli adempimenti
La fattura documentante le spese agevolabili deve contenere l’indicazione del Codice Fiscale del beneficiario e la descrizione dell’intervento effettuato (al fine di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili).
Inoltre, il pagamento delle spese agevolabili deve essere effettuato tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale, assegno, carte di credito e di debito).
Qualora il pagamento sia effettuato a mezzo bonifico bancario o postale, non è tuttavia necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
Nel bonifico deve essere indicato:
- il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di Partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Da ultimo, ai fini della detrazione, devono essere conservati ed esibiti, a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, i seguenti documenti:
- fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
- documentazione attestante il pagamento tracciabile (assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancario o postale, carte di credito o debito);
- autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile;
- dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla Legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
- in mancanza del Codice Fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
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