Con Risposta ad Interpello n. 447 del 13 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulle modalità per sanare l’erronea duplicazione di fatture emesse attraverso il Sistema di Interscambio.
La fattispecie sottoposta al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria concerne una società italiana che svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari a soggetti esteri e che, accedendo al proprio Cassetto fiscale, si è resa conto della presenza di alcune fatture duplicate, emesse nelle annualità 2022 e 2023, nei confronti di un cliente olandese e delle sue stabili organizzazioni.
L’erronea duplicazione delle fatture è stata determinata dal fatto che la società istante si è avvalsa di due diversi intermediari per l’emissione, tramite il Sistema di Interscambio, dei documenti di vendita.
Investita della questione, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto evidenziato che il Sistema di Interscambio effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro al destinatario della fattura. In particolare, al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa ed elaborata, è previsto che il Sistema di Interscambio verifichi se i dati contenuti all’interno del file, relativi all’identificativo del cedente o prestatore, all’anno contenuto nella data e al numero del documento, coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto.
Nel caso in esame non è stato possibile effettuare tale attività di verifica automatizzata, poiché la società istante si è avvalsa di due diversi intermediari per l’inoltro delle fatture elettroniche al cliente olandese.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se per la medesima operazione vengono trasmessi due distinti file xml al Sistema di Interscambio, l’errore può essere sanato attraverso la registrazione, nel periodo d’imposta corrente, dei documenti duplicati e la contestuale emissione di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
Tale norma, si ricorda, consente la riduzione della base imponibile e dell’imposta, nel caso in cui un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente all’annotazione nel registro IVA vendite, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l’ammontare imponibile.
Il caso rappresentato dalla società istante, ossia l’erronea duplicazione delle fatture elettroniche emesse, può essere ricondotto alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione richiamate dall’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo.
A seguito dell’annotazione delle fatture duplicate nel registro IVA vendite, la società ha dunque la facoltà di emettere ed annotare le note di credito per procedere al relativo storno. Tali note di variazione possono essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente, con indicazione degli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e, nel campo “Causale”, la dicitura “Storno totale delle fatture per errato invio tramite Sistema di Interscambio”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA