In data 18 ottobre c.a. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 244, il Decreto Interministeriale del 23 giugno 2023, che detta le norme sulle modalità di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, redatto dal Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Com’è noto, in data 7 aprile 2022 è entrata in vigore la nuova Legge n. 23 del 9 marzo 2022 recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”.
Tra le altre cose, la Legge è intervenuta in modo previsionale, in tema di contributo annuale per la sicurezza alimentare. Il versamento del contributo spetta ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, di fertilizzanti da sintesi, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, in proporzione al fatturato. Il contributo viene determinato nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente, relativamente alla vendita dei prodotti suddetti. I contributi versati andranno ad alimentare il nuovo Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, in sostituzione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.
Il Decreto Interministeriale recentemente pubblicato interviene stabilendo le modalità di versamento del contributo e le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
Nel dettaglio, il contributo deve essere versato al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata n. 3583 del Capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale competente. Il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali con scadenza al 15 luglio e al 15 gennaio, a partire dal semestre scadente il 15 luglio 2022. Gli importi calcolati si riferiscono al fatturato annuo relativo all'anno precedente.
A partire dal 1° gennaio 2024, i soggetti che sono tenuti al pagamento del contributo suddetto devono necessariamente inserire sul portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), entro il 15 luglio di ogni anno, copia del bilancio relativo all'anno precedente e una dichiarazione attestante la quota di fatturato di interesse ai fini del calcolo (esclusivamente la quota parte riferita alla vendita di prodotti fitosanitari, di fertilizzanti da sintesi, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari). Gli stessi sono tenuti ad inserire in SIAN la stessa documentazione relativa al fatturato 2022 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.
Infine, con il Decreto suddetto vengono fornite indicazioni puntuali anche per quanto riguarda il regime sanzionatorio.
In particolare:
- in caso di omissione del versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto;
- in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto;
- in caso di versamento effettuato dopo la scadenza del termine indicato, la sanzione è pari allo 0,1% del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo.
Il versamento delle sanzioni deve essere effettuato sul capitolo di entrata n. 2483 del Capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente.
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