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Entro il prossimo 31 ottobre 2023, i soggetti passivi IVA tenuti al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre solare potranno integrare i dati loro comunicati, in via provvisoria, dall’Agenzia delle Entrate.
In seguito, entro il 15 novembre 2023, l’Amministrazione Finanziaria comunicherà l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta, che dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023 (quest’ultima scadenza interessa anche i soggetti che nei primi due trimestri dell’anno avrebbero dovuto versare un importo complessivamente inferiore a 5.000 euro).
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Emissione e-fatture |
Imposta di bollo |
Termini di versamento |
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1° trimestre |
> 5.000 euro |
31 maggio |
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≤ 5.000 euro |
30 settembre * |
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2° trimestre |
> 5.000 euro |
30 settembre |
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1° e 2° trimestre |
≤ 5.000 euro |
30 novembre |
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3° trimestre |
Qualsiasi importo |
30 novembre |
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4° trimestre |
Qualsiasi importo |
28 febbraio anno successivo |
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* Il termine deve essere osservato qualora l’imposta di bollo dovuta per il primo ed il secondo trimestre risulti complessivamente superiore a 5.000 euro. |
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Il tributo, si ricorda, è fissato in misura pari a 2 euro, ed è dovuto sulle fatture relative a corrispettivi non assoggettati a IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatte salve specifiche esenzioni (fatture relative a cessioni all’esportazione, a cessioni intracomunitarie, ecc.).
L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene attraverso la valorizzazione, all’interno della sezione “Dati generali documento”, del campo “Bollo virtuale”, con la facoltà, nel caso di fatture elettroniche ordinarie, di riportare, in via opzionale, l’ammontare del tributo nel campo “Importo bollo”.
Nella sezione “Consultazione”, presente nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, è presente l’opzione “Pagamento imposta di bollo”, con la quale è possibile visualizzare due distinte liste:
Nell’Elenco B, in particolare, sono contenute le fatture per le quali non è stato valorizzato il campo “Bollo virtuale”, pur in presenza di operazioni per le quali risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
Come sopra anticipato, i soggetti passivi possono modificare l’Elenco B, segnalando le fatture elettroniche per le quali l’imposta di bollo non è dovuta o aggiungendo quelle che devono essere assoggettate al tributo, ma non risultano presenti in nessuna delle due liste.
Il versamento può essere effettuato a mezzo Modello F24 o, in alternativa, mediante l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con addebito diretto sul conto corrente del contribuente.
Di seguito si riepilogano i codici tributo da esporre nella Sezione Erario della delega di pagamento.
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Trimestre di riferimento |
Codice tributo |
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1° trimestre |
2521 |
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2° trimestre |
2522 |
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3° trimestre |
2523 |
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4° trimestre |
2524 |
Qualora il versamento riguardi più trimestri, poiché l’importo dovuto per uno o più trimestri è risultato non superiore alla soglia di 5.000 euro, il versamento deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo.
In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate invia un’apposita comunicazione al contribuente, con indicazione dell’ammontare:
Il versamento delle somme richieste deve essere quindi effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (una volta decorso tale termine, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate).