Entro il prossimo 31 ottobre 2023, i soggetti passivi IVA tenuti al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre solare potranno integrare i dati loro comunicati, in via provvisoria, dall’Agenzia delle Entrate.
In seguito, entro il 15 novembre 2023, l’Amministrazione Finanziaria comunicherà l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta, che dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023 (quest’ultima scadenza interessa anche i soggetti che nei primi due trimestri dell’anno avrebbero dovuto versare un importo complessivamente inferiore a 5.000 euro).
Emissione e-fatture |
Imposta di bollo |
Termini di versamento |
1° trimestre |
> 5.000 euro |
31 maggio |
≤ 5.000 euro |
30 settembre * |
|
2° trimestre |
> 5.000 euro |
30 settembre |
1° e 2° trimestre |
≤ 5.000 euro |
30 novembre |
3° trimestre |
Qualsiasi importo |
30 novembre |
4° trimestre |
Qualsiasi importo |
28 febbraio anno successivo |
* Il termine deve essere osservato qualora l’imposta di bollo dovuta per il primo ed il secondo trimestre risulti complessivamente superiore a 5.000 euro. |
Il tributo, si ricorda, è fissato in misura pari a 2 euro, ed è dovuto sulle fatture relative a corrispettivi non assoggettati a IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatte salve specifiche esenzioni (fatture relative a cessioni all’esportazione, a cessioni intracomunitarie, ecc.).
L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene attraverso la valorizzazione, all’interno della sezione “Dati generali documento”, del campo “Bollo virtuale”, con la facoltà, nel caso di fatture elettroniche ordinarie, di riportare, in via opzionale, l’ammontare del tributo nel campo “Importo bollo”.
Nella sezione “Consultazione”, presente nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, è presente l’opzione “Pagamento imposta di bollo”, con la quale è possibile visualizzare due distinte liste:
- l’Elenco A, non modificabile, riportante le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio, assoggettate all’imposta di bollo (ossia, con il campo “Bollo virtuale” compilato);
- l’Elenco B, modificabile, riportante le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio, non assoggettate all’imposta di bollo ma per le quali, sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi indicati dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, si ritiene che l’imposta risulti dovuta.
Nell’Elenco B, in particolare, sono contenute le fatture per le quali non è stato valorizzato il campo “Bollo virtuale”, pur in presenza di operazioni per le quali risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
- sommatoria degli importi (tag2.1.11, <PrezzoTotale>, in caso di fattura ordinaria o 2.2.2, <Importo>, in caso di fattura semplificata) superiore a 77,47 euro;
- presenza di uno dei codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento), N3.6 (altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond) e N4 (operazioni esenti);
- assenza di indicazione di una delle codifiche previste per il non assoggettamento all’imposta di bollo.
Come sopra anticipato, i soggetti passivi possono modificare l’Elenco B, segnalando le fatture elettroniche per le quali l’imposta di bollo non è dovuta o aggiungendo quelle che devono essere assoggettate al tributo, ma non risultano presenti in nessuna delle due liste.
Il versamento può essere effettuato a mezzo Modello F24 o, in alternativa, mediante l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con addebito diretto sul conto corrente del contribuente.
Di seguito si riepilogano i codici tributo da esporre nella Sezione Erario della delega di pagamento.
Trimestre di riferimento |
Codice tributo |
1° trimestre |
2521 |
2° trimestre |
2522 |
3° trimestre |
2523 |
4° trimestre |
2524 |
Qualora il versamento riguardi più trimestri, poiché l’importo dovuto per uno o più trimestri è risultato non superiore alla soglia di 5.000 euro, il versamento deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo.
In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate invia un’apposita comunicazione al contribuente, con indicazione dell’ammontare:
- dell’imposta dovuta;
- della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3 (codice tributo “2525”);
- degli interessi, calcolati fino all’ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione (codice tributo “2526”).
Il versamento delle somme richieste deve essere quindi effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (una volta decorso tale termine, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate).
©RIPRODUZIONE RISERVATA