La Legge n. 111/2023, c.d. Legge delega per la Riforma fiscale, prevede, tra l’altro, la razionalizzazione e la modifica degli adempimenti tributari posti a carico dei contribuenti. Nella seduta di lunedì 24 ottobre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, proprio in attuazione della Riforma fiscale, prevede l’anticipazione dei termini di presentazione del Modello Redditi e del Modello IRAP.
In particolare, con la modifica dell’art. 2, D.P.R. n. 322/1998, è prevista, con effetto dal 2 maggio 2024, l’anticipazione del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (Modello 730 compreso) e IRAP dal 30 novembre al 30 settembre di ciascun anno.
I soggetti IRES, pertanto, saranno tenuti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto all’undicesimo mese attualmente previsto).
I contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, saranno invece tenuti, per tale periodo d’imposta, ad osservare i precedenti termini di presentazione delle dichiarazioni.
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede inoltre che, a decorrere dal 1° aprile 2025, il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP venga anticipato di un mese (dal 1° maggio al 1° aprile), fermo restando il termine finale fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti IRES).
Restano, invece, confermati i termini di presentazione del Modello 770 (entro il 31 ottobre dell’anno successivo) e del modello IVA annuale (entro il 30 aprile dell’anno successivo).
Dichiarazioni dei redditi precompilate
Il decreto legislativo in esame interviene anche sulla disciplina delle dichiarazioni dei redditi precompilate, prevedendo, in via sperimentale dall’anno 2024, che l’Agenzia delle Entrate renda disponibile in modo analitico ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014, le informazioni in suo possesso.
Tali informazioni potranno essere visualizzate direttamente dai contribuenti in un’apposita area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, per essere poi confermate o modificate dagli stessi contribuenti (i dati confermati o modificati saranno riportati automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilate).
Le informazioni in possesso dell’Amministrazione Finanziaria saranno poi progressivamente rese disponibili anche ai soggetti delegati, ossia ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, ai CAF e ai professionisti abilitati.
Da ultimo è prevista una estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della dichiarazione precompilata, prevedendo, a decorrere dall’anno 2024, che l’Agenzia delle Entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, tra le quali sono ricompresi anche i soggetti titolari di Partita IVA.
Modello 730 e assistenza fiscale
La bozza del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede poi, a decorrere dall’anno 2024, che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato possano adempiere agli obblighi dichiarativi presentando il Modello 730 direttamente o mediante un CAF o un professionista abilitato, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Qualora, dalla dichiarazione presentata, emerga un debito, il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini previsti per i versamenti derivanti dai Modelli Redditi.
Pausa avvisi bonari e lettere di compliance
Infine, il decreto legislativo attuativo della c.d. Riforma fiscale prevede, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, che l’Agenzia delle Entrate non proceda alla notifica degli avvisi bonari e delle comunicazioni di compliance nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno.
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