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Come noto, con Provvedimento 1° giugno 2023, prot. n. 188347/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 1, commi da 98 a 108, Legge n. 208/2015, per gli investimenti nel Mezzogiorno, nonché per i crediti d’imposta ZES di cui all’art. 5, D.L. n. 91/2017 e ZLS di cui all’art. 1, commi da 61 a 65-bis, Legge n. 205/2017, spettanti fino al 31 dicembre 2023.
Il modello, c.d. Modello CIM23, deve essere trasmesso all’Amministrazione Finanziaria entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati gli investimenti agevolabili. Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023, il (nuovo) modello deve essere presentato entro il 31 dicembre 2024.
In relazione ai crediti d’imposta relativi agli investimenti realizzati dal 2016 al 2022, la comunicazione può essere invece presentata utilizzando il “vecchio” modello (c.d. CIM17), entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Con riguardo alle modalità di compilazione del modello, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune FAQ, nella specifica sezione del proprio sito istituzionale dedicata alle agevolazioni in esame.
È stato innanzitutto precisato che per le acquisizioni di beni agevolabili effettuate dal 1° gennaio 2023, nella colonna 6 del rigo A2 del quadro A del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (Mod. CIM23), deve essere indicata la data inziale del progetto di investimento (ossia, la data del primo impegno giuridicamente vincolante), anche se anteriore al 1° gennaio 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha poi analizzato l’ipotesi in cui una impresa abbia inviato, nell’anno 2022, una comunicazione Modello CIM17 per un progetto di investimento che avrebbe dovuto realizzarsi interamente entro l’anno 2022, ma i cui investimenti sono stati invece realizzati in parte nel 2022 e in parte nel 2023.
Al ricorrere di tale casistica, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che occorra anzitutto inviare una comunicazione rettificativa di quella precedentemente inviata, utilizzando la medesima versione del modello impiegata per la comunicazione da rettificare (CIM17) e indicando l’importo del credito rideterminato per tenere conto dei soli investimenti effettuati nel 2022. Nel campo “Data fine investimento” del rigo A2 del quadro A deve essere riportata la data del 31 dicembre 2022 (il software di compilazione, infatti, non consente l’indicazione di date successive).
È poi necessario inviare una nuova comunicazione (non rettificativa), utilizzando l’ultima versione del Modello (CIM23), per indicare i soli investimenti realizzati nel 2023 e il corrispondente credito d’imposta. In tale comunicazione, nel campo “Data inizio investimento” del rigo A2 deve essere indicata la medesima data riportata nel predetto campo della comunicazione inviata nel 2022, mentre nel campo “Data fine investimento” deve essere indicata la data (ricompresa nell’anno 2023) in cui si conclude il progetto di investimento.
Infine, con riguardo alla peculiare ipotesi di due comunicazioni, da inviare nell’anno 2023, concernenti progetti d’investimento relativi a crediti d’imposta diversi, ossia:
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ciascun progetto d’investimento deve essere identificato da un valore numerico univoco, a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.
Di conseguenza, il campo 10 (“N. progressivo progetto”) del rigo A2 del quadro A deve esporre il valore 1 nella comunicazione relativa al credito d’imposta ZES e il valore 2 nella comunicazione relativa al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.