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Negli ultimi anni, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato numerosi documenti di prassi in merito alla Piccola Proprietà Contadina (PPC), in particolare, ha affrontato la questione della decadenza dalle agevolazioni. In genere, l'attenzione si è concentrata principalmente sul trasferimento del terreno da parte di una persona fisica a una società.
Tuttavia, con la Risposta ad Interpello n. 458/2020, si è esaminato il caso opposto, ovvero il trasferimento del terreno dalla società al socio. Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate in merito a questo interrogativo sono state poi contraddette da una sentenza della Corte di Cassazione.
Prima di analizzare la Risposta ad Interpello e la sentenza della Corte di Cassazione, è opportuno fare una breve panoramica della normativa relativa alla PPC, prestando particolare attenzione alle cause di decadenza stabilite dal Legislatore.
L'articolo 2, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 194/2009 reintroduce le agevolazioni per il trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli in favore di Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP). Queste agevolazioni comprendono l'applicazione dell'imposta di registro ed ipotecaria a una misura fissa e dell'imposta catastale all’1%. Inoltre, gli onorari notarili sono ridotti del 50% per tali atti.
Le agevolazioni PPC sono state estese anche al coniuge o ai parenti in linea retta del Coltivatore Diretto e dello IAP, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi. Inoltre, tali agevolazioni si applicano anche agli atti di trasferimento di terreni agricoli posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi della Provincia autonoma di Bolzano, a condizione che vengano abitualmente coltivati.
Le agevolazioni PPC, a seguito delle previsioni dell’art.1, comma 705 della Legge 145/2018, possono trovare applicazione anche in relazione ai familiari coadiuvanti del Coltivatore Diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultino iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali Coltivatori Diretti.
L'articolo 2, comma 4-bis prevede che i beneficiari delle agevolazioni decadano da queste se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienino volontariamente i terreni o cessino di coltivarli o di condurli direttamente.
Tuttavia, il Legislatore ha previsto delle deroghe alle cause di decadenza per cessioni del terreno a determinati soggetti, in particolare:
La Risposta ad Interpello n. 458/2020, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 31 agosto 2020, si è occupata di un caso particolare. In questo caso, una società semplice agricola con qualifica di IAP aveva acquistato un terreno agricolo usufruendo delle agevolazioni PPC. La società intendeva concedere in comodato il terreno a uno dei suoi soci, che possedeva la qualifica di Coltivatore Diretto. La società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se questo comodato avrebbe potuto comportare la decadenza delle agevolazioni PPC a causa della cessazione della conduzione del terreno da parte della società.
L'Agenzia delle Entrate ha trovato analogie tra questo caso e quello affrontato nella Risoluzione 455/2008, in cui si era stabilito che il conferimento di un terreno, acquistato con le agevolazioni PPC, in una società agricola in accomandita semplice, della quale il Coltivatore Diretto era socio accomandatario e gli altri soci erano il coniuge e un figlio, non comportava la decadenza delle agevolazioni.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, non decade dalle agevolazioni PPC la società agricola che concede in comodato al socio, purché questo socio continui a mantenere la qualifica di socio nella società concedente e coltivi direttamente il terreno.
Tuttavia, occorre rilevare un diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione ha ribaltato questa interpretazione affermando che le agevolazioni PPC decadono nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto a un socio, anche se quest'ultimo è un imprenditore agricolo, e non vi sono legami di parentela o affinità tra la società concedente e il socio affittuario (Ordinanza n. 28369 del 29 settembre 2022).
La sentenza della Corte di Cassazione ha rilevato che le agevolazioni PPC sono di “stretta interpretazione”, il che significa che non possono essere applicate in casi diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge. Pertanto, la Corte ha concluso che le agevolazioni PPC erano decadute nel caso in esame.
In sintesi, la recente sentenza della Corte di Cassazione ha respinto l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate e ha affermato che le agevolazioni PPC decadono nel caso in cui un terreno venga concesso in affitto a un socio, a prescindere dal fatto che questo socio sia un imprenditore agricolo. La sentenza ribadisce l'importanza di una stretta interpretazione della normativa relativa alle agevolazioni fiscali. Pertanto, è essenziale per le società agricole e i soggetti interessati consultare esperti fiscali e legali per comprendere.
Basandosi sostanzialmente sui medesimi principi, la decadenza dalle agevolazioni PPC si ha anche nell’ipotesi di affitto del fondo rustico all'amministratore della società beneficiaria delle agevolazioni fiscali (Cassazione, Sentenza del 26 aprile 2023, n. 11033).