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Il D.D.L. Bilancio 2024 prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione del costo di acquisto di:
alla data del 1° gennaio 2024, da:
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per attribuire riconoscimento fiscale di maggiori valori assegnati ai beni oggetto di rivalutazione è confermata nella misura del 16%.
Lo scopo della rivalutazione, si ricorda, è di rideterminare, aggiornandolo, il costo di acquisto di terreni e di partecipazioni, per conseguire una minore plusvalenza tassabile all’atto della loro cessione; in luogo del costo o del valore di acquisto iniziale, infatti, può essere preso a riferimento il valore attribuito al bene dalla perizia giurata di stima.
Relativamente alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, è previsto che possa essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Ciò significa, in buona sostanza, che se al 1° gennaio 2024:
Il D.D.L. Bilancio 2024 fissa al 30 giugno 2024 il termine per far redigere e asseverare la perizia di stima dei terreni e delle partecipazioni, nonché per procedere al versamento, in un’unica soluzione o con prima rata (di tre), dell’imposta sostitutiva, fissata nella misura del 16% (in caso di pagamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
Il valore del terreno o della partecipazione alla data del 1° gennaio 2024, infatti, deve risultare da un’apposita perizia di stima, da redigere ed asseverare entro il nuovo termine del 30 giugno 2024, tramite giuramento da effettuarsi presso la Cancelleria del Tribunale, gli Uffici dei Giudici di pace o un notaio.
La redazione e l’asseverazione della perizia di stima del valore dei beni oggetto di rivalutazione deve essere affidata ad un professionista abilitato. In particolare, in relazione ai terreni, la redazione della perizia può essere affidata ai soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché ai periti iscritti alle CCIAA ai sensi dell’art. 32, R.D. n. 2011/1934. Relativamente alle partecipazioni, invece, la perizia può essere affidata agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e degli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti.
La perizia giurata deve essere conservata dal contribuente ed eventualmente esibita a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
Con il versamento dell’intera imposta sostitutiva (o della prima rata di tre), la rivalutazione è considerata perfezionata e il nuovo valore di acquisto del bene, come rideterminato dalla perizia giurata, può essere immediatamente utilizzato ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), TUIR.
L’omesso versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, determina l’inefficacia della procedura di rivalutazione (la violazione non può essere sanata neppure ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso). In tale ipotesi, le eventuali somme tardivamente versate possono essere chieste a rimborso. L’omesso versamento delle rate successive alla prima non fa invece venire meno l’efficacia della rivalutazione; tuttavia, gli importi non versati sono iscritti a ruolo (in questo caso è ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso).
La rivalutazione effettuata deve essere indicata nel quadro RT del Modello Redditi. L’omessa indicazione dei dati costituisce una mera violazione formale, che non pregiudica in alcun modo gli effetti della rivalutazione.
In conclusione, si ricorda che i contribuenti che si sono avvalsi di una delle precedenti rivalutazioni, possono eventualmente considerare in detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato a suo tempo. In alternativa è comunque possibile versare l’intera imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, sulla base del valore risultante dalla nuova perizia, per poi richiedere, entro 48 mesi, il rimborso di quanto versato in precedenza.
In tale ultima ipotesi occorre tuttavia considerare che l’importo chiesto a rimborso non può essere superiore all’importo dovuto a titolo d’imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione (l’eccedenza non è rimborsabile ed è quindi definitivamente persa).