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Come noto, la bozza del Decreto Legislativo in materia di procedimento accertativo, attuativo della c.d. Legge delega per la Riforma fiscale, prevede l’introduzione del nuovo concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni.
In particolare, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali si applicano gli ISA (con punteggio di affidabilità almeno pari a 8 e senza debiti tributari o con debiti inferiori a 5.000 euro) e i contribuenti in regime forfettario.
Tale nuovo istituto prevede la possibilità di prefissare per un biennio, previo accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio di imprese, arti e professioni.
A tal fine, entro il 15 marzo di ciascun anno (entro il 30 aprile, nel primo anno di applicazione del nuovo istituto), l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione della proposta di concordato preventivo.
Il contribuente che intenderà aderire all’istituto dovrà comunicare i dati richiesti entro il decimo giorno precedente il termine di scadenza del versamento a saldo delle imposte sul reddito e dell’IRAP.
La proposta di concordato preventivo verrà quindi formulata dall’Agenzia delle Entrate entro i successivi cinque giorni e il contribuente potrà accettarla entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, ossia generalmente entro il 30 giugno di ciascun anno (entro il mese di luglio, nel primo anno di applicazione del concordato).
La proposta di concordato sarà elaborata dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto dei dati comunicati dal contribuente, utilizzando una specifica metodologia realizzata con le informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, tenendo conto delle specifiche attività economiche, degli andamenti economici e dei mercati e anche attraverso processi decisionali automatizzati.
In caso di accettazione della proposta avanzata dall’Amministrazione Finanziaria, il contribuente sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto del concordato. Gli eventuali maggiori o minori redditi conseguiti, effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato, non assumeranno rilievo ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali.
Tuttavia, nel caso in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si faccia riferimento al possesso di requisiti reddituali, si dovrà comunque tenere conto del reddito effettivo, e non di quello concordato. Allo stesso modo, il reddito effettivo rileverà anche ai fini della determinazione dell’ISEE del contribuente in concordato preventivo biennale.
Restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi. Il nuovo istituto, inoltre, non produce alcun effetto ai fini dell’IVA, che dovrà dunque continuare ad essere applicata con le consuete modalità. L’adesione all’istituto, tuttavia, determinerà l’esclusione dagli accertamenti di cui all’art. 39, D.P.R. n. 600/1973.
Allo stato attuale non è stato ancora chiarito se il nuovo concordato preventivo biennale possa trovare applicazione già dal periodo d’imposta 2024. In ogni caso, per la piena applicabilità dell’istituto occorrerà attendere l’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con cui saranno definite le modalità ed i dati da comunicare telematicamente da parte del contribuente, e di un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui sarà predisposta la metodologia di calcolo dei redditi concordati.
In conclusione, teniamo a evidenziare che, per espressa previsione legislativa, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza concentreranno la loro attività di controllo sui contribuenti che non aderiranno al concordato preventivo o che ne decadranno.
La decadenza dall’istituto, si ricorda, è prevista qualora l’Amministrazione Finanziaria accerti che il contribuente non abbia correttamente documentato, negli anni oggetto di concordato o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a determinate soglie, o abbia commesso violazioni fiscali di non lieve entità.