Con Sentenza n. 3606/01/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha ribadito che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo deve essere assoggettata ad imposta di registro con l’aliquota del 9% di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, Tariffa, Parte prima, D.P.R. n. 131/1986.
La vicenda esaminata dalla CGT di Milano riguarda una società che, su un proprio terreno a destinazione agricola, ha costituito un diritto di superficie a favore di un’altra società, allo scopo di realizzare e mantenere un impianto per la produzione di biometano tramite digestione anaerobica.
In sede notarile, l’imposta di registro è stata liquidata nella misura ordinaria del 9%, quale costituzione di un diritto reale su un bene altrui. L’Agenzia delle Entrate, invece, ha ritenuto applicabile al caso di specie l’imposta di registro con l’aliquota del 15% di cui all’art. 1, comma 1, terzo periodo, Tariffa, Parte prima, D.P.R. n. 131/1986, così come previsto per i trasferimenti di terreni a favore di soggetti diversi dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Secondo costante prassi dell’Agenzia delle Entrate, infatti, nella nozione di trasferimento, soggetta all’imposta di registro con l’aliquota del 15%, sarebbe da ritenersi compresa anche quella di costituzione dei diritti reali di godimento.
La tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria non è tuttavia condivisa dalla Corte di Cassazione, che con svariate pronunce ha sostenuto che la costituzione di un diritto reale di godimento, non comportando alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario, non determina il trasferimento di diritti o facoltà di quest’ultimo, ma soltanto una compressione del diritto di proprietà a favore di terzi.
L’orientamento della Giurisprudenza di legittimità pareva essere stato accolto dall’Agenzia delle Entrate che, nella Risoluzione n. 4/E/2021, relativa alla costituzione di servitù prediali, aveva riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota del 9%.
Con la Risposta ad Interpello n. 365/2023, l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia riconsiderato la posizione assunta, tornando a sostenere che, in tema di tassazione degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari realizzati attraverso atti giudiziari, il Legislatore non ha operato alcuna distinzione di trattamento a seconda della natura dell'atto (costitutivo o traslativo), prevedendo genericamente per gli stessi le medesime imposte previste per i corrispondenti atti negoziali a titolo oneroso.
Conseguentemente, anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, trova applicazione, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15%, oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro per ognuna.
Tale tesi non è stata avallata dalla CGT di Milano che, in ossequio all’orientamento della Cassazione, ha ritenuto applicabile l’imposta di registro nella misura del 9%, quale costituzione di un diritto reale su bene altrui.
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