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Nell’ambito del D.D.L. Bilancio 2024 è riproposta la c.d. rottamazione del magazzino, ossia la possibilità, per le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali, di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all’effettiva consistenza fisica delle stesse. Tale adeguamento richiede il versamento di una imposta sostitutiva del 18% nonché, qualora la regolarizzazione sia effettuata con l’eliminazione delle esistenze iniziali, dell’IVA.
Come sopra anticipato, l’art. 20 del D.D.L. Bilancio 2024 ripropone la c.d. rottamazione del magazzino, ossia la possibilità di adeguamento delle esistenze iniziali di cui all’art. 92, TUIR, già prevista in passato dalla Legge n. 488/1999.
La disposizione è applicabile da parte degli esercenti attività d’impresa che, ai fini della redazione del bilancio di esercizio, non adottano i Principi contabili internazionali.
L’adeguamento in esame interessa le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati di cui all’art. 92, TUIR, relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (ossia, nella generalità dei casi, le esistenze iniziali alla data del 1° gennaio 2023).
Dall’adeguamento restano invece escluse le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, TUIR.
La rottamazione del magazzino può essere effettuata con le seguenti modalità:
L’adesione alla rottamazione del magazzino deve essere richiesta nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, ossia nel Modello Redditi 2024.
In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento richiede il versamento:
In caso di iscrizione di valori, invece, è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18%, da applicare al valore iscritto (in questo caso non è dovuto alcun importo ai fini IVA).
L’adeguamento delle esistenze iniziali determina l’aumento delle quantità di beni presenti alla fine dell’esercizio 2022, non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.
Da ultimo, si evidenzia che l’imposta sostitutiva dovuta, sia per l’eliminazione che per l’iscrizione di valori, è indeducibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.
Le somme dovute a titolo di IVA e di imposta sostitutiva devono essere versate in due rate di pari importo, da corrispondere:
Il mancato pagamento delle somme dovute non comporta la decadenza dall’adeguamento effettuato, ma determina l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.
L’adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti a seguito delle variazioni effettuate sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.
Limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione, l’Amministrazione Finanziaria non può utilizzare i nuovi valori ai fini dell’accertamento dei periodi d’imposta precedenti il 2023.
L’adeguamento non ha tuttavia rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (1° gennaio 2024).