Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Entro il 16 novembre 2023 devono essere utilizzati in compensazione nel Modello F24 i tax credit energia e gas maturati nel primo e nel secondo trimestre 2023. Infatti, l’art. 7, D.L. n. 132/2023, ha disposto l’anticipazione, dal 31 dicembre al 16 novembre 2023, del termine ultimo per l’utilizzo di tali crediti d’imposta.
Sul punto si ricorda che l’art. 1, commi da 2 a 8, Legge n. 197/2022, ha previsto il riconoscimento, per il primo trimestre 2023, di un credito d’imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.
In seguito, l’art. 4, D.L. n. 34/2023, ha previsto, per il secondo trimestre 2023, il riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione orizzontale nel Modello F24, senza che operino gli ordinari limiti alle compensazioni, entro il termine del 16 novembre 2023. Tale termine opera anche in caso di cessione del credito: i cessionari, infatti, possono utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e, comunque, sempre entro il nuovo termine previsto dal D.L. n. 132/2023.
La riduzione dei termini per l’utilizzo dei tax credit energia e gas impone di anticipare le compensazioni già programmate, al fine di non perdere il diritto alla fruizione del credito d’imposta maturato (ad esempio, è possibile anticipare al 16 novembre il versamento, in compensazione, del secondo acconto delle imposte, ordinariamente in scadenza il 30 novembre 2023).


In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito può essere ceduto a soggetti terzi solo per il suo intero importo, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei c.d. soggetti qualificati (ossia, banche e altri intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).
In caso di cessione del credito, da effettuarsi sempre entro il termine del 16 novembre 2023, è richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una apposita comunicazione, da trasmettere entro il prossimo 18 dicembre 2023 (tale termine dovrebbe essere tuttavia anticipato per tener conto della nuova scadenza per l’utilizzo dei crediti).