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Come noto, il Decreto Legislativo in materia di procedimento accertativo, attuativo della c.d. Legge delega per la Riforma fiscale, prevede l’introduzione nel sistema tributario nazionale del nuovo concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni.
Tale nuovo istituto, in particolare, prevede la possibilità di prefissare per un biennio, previo accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio di imprese, arti e professioni.
A tal fine, entro il 15 marzo di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile ai contribuenti un apposito portale elettronico per l’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione della proposta di concordato preventivo.
Il contribuente che intenderà aderire all’istituto dovrà quindi comunicare i dati richiesti entro il decimo giorno precedente il termine di scadenza del versamento a saldo delle imposte sul reddito e dell’IRAP.
La proposta di concordato preventivo verrà poi formulata dall’Agenzia delle Entrate entro i successivi cinque giorni e il contribuente potrà accettarla entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, ossia generalmente entro il 30 giugno di ciascun anno.
La proposta di concordato sarà elaborata dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto dei dati comunicati dal contribuente, utilizzando una specifica metodologia ricavata con le informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, e tenendo altresì conto delle specifiche attività economiche e degli andamenti economici e dei mercati.
In caso di accettazione della proposta avanzata dall’Amministrazione Finanziaria, il contribuente sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto del concordato. Gli eventuali maggiori o minori redditi conseguiti, effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato, non assumeranno invece rilievo ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali.
Tuttavia, nel caso in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si faccia riferimento al possesso di requisiti reddituali, si dovrà comunque tenere conto del reddito effettivo, e non di quello concordato. Allo stesso modo, il reddito effettivo rileverà anche ai fini della determinazione dell’ISEE del contribuente in concordato preventivo biennale.
Restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi. Il nuovo istituto, inoltre, non produce alcun effetto ai fini dell’IVA, che dovrà dunque continuare ad essere applicata con le consuete modalità. L’adesione all’istituto, tuttavia, determinerà l’esclusione dagli accertamenti di cui all’art. 39, D.P.R. n. 600/1973.
La decadenza dall’istituto è prevista nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria accerti che il contribuente non abbia correttamente documentato, negli anni oggetto di concordato o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a determinate soglie, o abbia commesso violazioni fiscali di non lieve entità.
Allo stato attuale non è stato ancora chiarito se il nuovo concordato preventivo biennale possa trovare applicazione già dal periodo d’imposta 2024. In ogni caso, per la piena applicabilità dell’istituto occorrerà attendere l’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con cui saranno definite le modalità ed i dati da comunicare telematicamente da parte del contribuente, e di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui sarà predisposta la metodologia di calcolo dei redditi concordati.
Lo schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo prevede che il ricorso all’istituto in esame sia ammesso per la generalità dei soggetti titolari di reddito di impresa.
In ambito agricolo, l’adesione al nuovo istituto è da ritenersi quindi esclusa per le società semplici esercenti attività agricola, alle quali, si ricorda, è precluso lo svolgimento di attività commerciali ed i relativi redditi non sono attratti tra quelli di impresa (le società semplici agricole determinano il proprio reddito come sommatoria delle singole categorie reddituali prodotte e lo svolgimento dell’attività agricola rientra nella determinazione del reddito fondiario, tassato sulla base delle risultanze catastali del terreno condotto).
Allo stesso modo, devono ritenersi escluse dal regime concordatario anche le imprese agricole individuali che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 32, TUIR.
Parrebbero, invece, poter aderire al concordato preventivo le società di persone diverse dalle società semplici e le società di capitali che svolgono attività agricola. Ai sensi dell’art. 6, TUIR, infatti, tutti i redditi prodotti da queste società, qualsiasi ne sia la fonte, sono ricompresi nel reddito di impresa.
Pertanto, si ritiene che anche le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola possano aderire al concordato preventivo biennale.
Tale possibilità, tuttavia, non rappresenta un particolare vantaggio per le società agricole; le stesse, infatti, qualora svolgano esclusivamente attività agricola, possono optare per la determinazione catastale dei redditi ai sensi dell’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006 (tale opzione consente di determinare il reddito di impresa sostituendo alle ordinarie componenti reddituali il reddito agrario dei terreni coltivati).
Il concordato preventivo biennale può invece risultare vantaggioso per le società agricole alle quali è preclusa la possibilità di opzione per la determinazione catastale del reddito, o che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 32, TUIR (come le società per azioni).
Occorre poi considerare che talune attività, come l’allevamento eccedentario, la produzione di vegetali in serra o in vertical farming la trasformazione di prodotti agricoli non ricompresi tra le attività connesse, pur essendo civilisticamente agricole, non sono ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 32, TUIR e per le stesse, pertanto, può risultare conveniente l’adesione al nuovo istituto.