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Come noto, a partire dal 1° gennaio 2020, il D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto, in capo ai commercianti al minuto e ai soggetti equiparati, l’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La memorizzazione elettronica sostituisce l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi e di certificazione mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Tali documenti sono stati sostituiti dal c.d. documento commerciale, ossia dal documento che viene rilasciato al momento dell’acquisto (il documento commerciale certifica l’acquisto effettuato e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta).
Tale obbligo di memorizzazione e certificazione dei corrispettivi non riguarda i produttori agricoli in regime speciale IVA. Infatti, il D.M. 10 maggio 2019 prevede, all’art. 1, lett. a), l’esonero dall’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi delle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 696/1996.
Dall’obbligo di emissione dello scontrino continuano dunque a restare esclusi i soggetti che, in base alla legislazione vigente, non sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi. Di conseguenza, i contribuenti che non erano obbligati ad emettere lo scontrino fiscale anteriormente all’introduzione degli scontrini telematici, non sono ora tenuti alla memorizzazione dei corrispettivi telematici e al rilascio del documento commerciale.
Tra le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione, la lett. c) dell’art. 2, D.P.R. n. 696/1996, fa rientrare espressamente le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972.
Fermo restando l’obbligo di annotazione dei corrispettivi, i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA possono quindi vendere i loro prodotti agricoli senza che ricorra l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico.
Tale esonero, tuttavia, trova applicazione limitatamente alle operazioni che rientrano nel regime speciale IVA, restandone dunque escluse le altre operazioni.
Per queste ultime, pertanto, il produttore agricolo deve dotarsi del Registratore telematico e certificare le operazioni effettuate mediante il rilascio del documento commerciale.
L’obbligo di certificazione dei corrispettivi può sussistere, ad esempio, al ricorrere delle seguenti casistiche:
In conclusione, si evidenzia che, se richiesta dal cliente, deve essere comunque emessa la fattura elettronica.