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Lo scorso 14 novembre 2023, la Commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento al D.D.L. di conversione del D.L. n. 132/2023, che posticipa al 20 dicembre 2023 il termine per beneficiare del ravvedimento operoso speciale di cui all’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023.
Tale peculiare forma di ravvedimento consente, in relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, di regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti.
Al fine di fruire dei benefici accordati da tale istituto, ossia la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la dilazione del debito in otto rate di pari importo, era necessario, entro lo scorso 30 settembre 2023, rimuovere la violazione e pagare le somme dovute (unica soluzione o prima rata). Le rate successive sono fissate al 30 settembre 2023, al 31 ottobre 2023, al 30 novembre 2023, al 20 dicembre 2023, al 31 marzo 2024, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024.
Qualora la Camera dovesse approvare l’emendamento in esame, i soggetti che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, potranno comunque beneficiare della sanatoria introdotta nell’ambito della c.d. Tregua fiscale. Tuttavia, a fronte della concessione del maggior termine per perfezionare il ravvedimento speciale, è richiesto il pagamento di tutte le somme dovute (imposta, interessi e sanzione ridotta) in un’unica soluzione, entro il 20 dicembre 2023 (non è dunque possibile dilazionare il debito in otto rate di pari importo).
Oltre ai contribuenti che entro il 30 settembre 2023 non hanno proceduto a rimuovere la violazione e a versare le somme dovute, la proroga in esame può interessare, ad esempio, i soggetti che hanno versato la prima rata nei termini ma non hanno sanato le irregolarità (inviando la dichiarazione integrativa), come pure coloro che non hanno pagato la prima rata nei termini, ma hanno comunque trasmesso la dichiarazione integrativa entro il termine del 30 settembre 2023.
Invece, i soggetti che hanno versato la prima rata ma hanno omesso il versamento della seconda, in scadenza il 30 ottobre 2023, hanno convenienza a pagare la seconda rata unitamente alla terza, in scadenza il 30 novembre 2023, ravvedendo il tardivo versamento ai sensi dell’art. 1, comma 175, Legge n. 197/2022. Infatti, ancorché il ravvedimento speciale non preveda la possibilità di ricorrere all’istituto del lieve inadempimento di cui all’art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973, il tardivo pagamento della rata omessa, sanato entro il termine di pagamento di quella successiva, non determina la decadenza dalla dilazione.
In conclusione, si ricorda che, rispetto all’ordinario istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, che consente la regolarizzazione delle violazioni tributarie corrispondendo la sanzione ridotta in misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo in funzione della tempistica della regolarizzazione, lo strumento in esame prevede, indistintamente, la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo edittale.