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Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il D.D.L. Bilancio 2024 (AS n. 926), contenente importanti novità fiscali che, se confermate nel corso dell’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge, troveranno per la gran parte applicazione dal prossimo anno.
Esaminiamo di seguito, per brevi flash, le principali novità a carattere fiscale; seguiranno approfondimenti in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
L’art. 3 del D.D.L. Bilancio 2024 accorda la proroga al 31 dicembre 2024 del termine di presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia Prima Casa di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013, per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (oneri accessori compresi), da parte:
con un ISEE non superiore a 40.000 euro.
La bozza della Manovra di Bilancio prevede, inoltre, l’assegnazione al fondo di garanzia di ulteriori 282 milioni di euro per l’anno 2023.
In deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, l’art. 6 del D.D.L. Bilancio 2024 prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di 2.000 euro annui, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi e affidati), nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, invece, il limite di esenzione è fissato a 1.000 euro (contro l’ordinaria soglia di 258,23 euro).
Al fine di beneficiare della soglia maggiorata di 2.000 euro, i lavoratori dipendenti sono tenuti a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il Codice Fiscale dei figli fiscalmente a carico.
L’art. 7 del D.D.L. Bilancio 2024 prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore dipendente, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di 3.000 euro annui.
Tale limite è incrementato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, pur limitatamente alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24 aprile 2017.
Da ultimo si ricorda che la detassazione dei premi di risultato è applicabile ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente, a 80.000 euro.
Con la modifica della Tabella A, Parte II-bis, D.P.R. n. 633/1972, l’art. 11 del D.D.L. Bilancio 2024 prevede, con effetto dal 1° gennaio 2024, l’abolizione dell’aliquota IVA ridotta del 5% per i seguenti beni:
È inoltre prevista la riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972, per effetto della quale saranno soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10% i seguiti prodotti:
Nella Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972, è poi inserito il nuovo n. 114-ter), ai sensi del quale i pannolini per bambini saranno soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%.
I seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, invece, saranno soggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
L’art. 12 del D.D.L. Bilancio 2024 prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione del costo di acquisto di:
alla data del 1° gennaio 2024, da:
Il termine per far redigere e asseverare la perizia di stima dei terreni e delle partecipazioni, nonché per procedere al versamento, unica soluzione o prima rata (di tre), dell’imposta sostitutiva, stabilita nella misura del 16%, è fissato al 30 giugno 2024 (in caso di pagamento rateale sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
L’art. 18, comma 1, del D.D.L. Bilancio 2024 prevede la modifica della disciplina fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, D.L. n. 50/2017, stabilendo l’aumento dell’aliquota della cedolare secca dal 21% al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.
L’annunciato generalizzato incremento dell’aliquota al 26% troverà dunque applicazione, con effetto dal 1° gennaio 2024, solo in caso di destinazione alla locazione breve (durata non superiore a 30 giorni) di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Qualora il locatore destini alla locazione breve un solo appartamento, invece, continuerà a trovare applicazione la previgente aliquota della cedolare secca, fissata al 21%.
La norma interviene soltanto sul regime delle locazioni brevi e, pertanto, per le altre tipologie di locazioni, in caso di opzione per la cedolare secca, continuerà a trovare applicazione l’aliquota del 21%.
Tali novità si affiancano alle limitazioni poste dall’art. 1, comma 595, Legge n. 178/2020, per effetto del quale il regime fiscale delle locazioni brevi, sia con applicazione della cedolare sia con tassazione ordinaria, è applicabile solo in caso di destinazione agli affitti brevi di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Al superamento di tale soglia, l’attività di locazione (breve) si presume svolta in forma imprenditoriale.
Il D.D.L. Bilancio 2024 prevede poi che qualora siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, ovvero qualora non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cedolare secca, la ritenuta si consideri operata a titolo di acconto.
Infine, la bozza della Manovra di Bilancio prevede la modifica del comma 5-bis dell’art. 4, D.L. n. 50/2017, relativo ai soggetti non residenti che mediante la gestione di portali telematici, oltre a mettere in contatto con i locatori i soggetti alla ricerca di un immobile, incassano i relativi canoni o i corrispettivi o, comunque, intervengono nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi.
È previsto, in particolare, che tali soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia o in un altro Paese membro, siano tenuti, in qualità di sostituti d’imposta, all’effettuazione e al versamento della ritenuta del 21%, nonché alla certificazione, mediante Modello 770, delle ritenute operate.
Qualora i soggetti extracomunitari siano privi di una stabile organizzazione in Italia o in un altro Paese membro, tali adempimenti dovranno essere svolti con la nomina di un Rappresentante fiscale (in assenza del quale i residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti non residenti saranno ritenuti solidalmente responsabili per l'effettuazione ed il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi relativi ai contratti).
L’art. 18, commi da 2 a 4, del D.D.L. Bilancio 2024 prevede, con effetto dal 1° gennaio 2024, l’aumento da cinque a dieci anni del periodo nel corso del quale la cessione di immobili, diversi dall’abitazione principale, determina l’emergere di una plusvalenza tassabile.
In particolare, con l’introduzione della nuova lett. b-bis) nell’art. 67, comma 1, TUIR, tra i redditi diversi rientreranno anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati con il c.d. Superbonus di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni alla data dell’atto di cessione.
Da tale previsione restano esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni.
Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile, inoltre, con la modifica dell’art. 68, comma 1, TUIR, è previsto che:
Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Da ultimo si evidenzia che le plusvalenze in esame, in deroga alla disciplina di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva IRPEF del 26%, di cui all’art. 1, comma 496, Legge n. 266/2005.
L’art. 19 del D.D.L. Bilancio 2024 prevede la riduzione del limite di cui all’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni di beni, senza applicazione dell’IVA o con diritto di chiedere il rimborso dell’IVA assolta, effettuate nei confronti di turisti extracomunitari “privati”.
È previsto, in particolare, che dal 1° gennaio 2024 la soglia di non applicazione dell’IVA passi dagli attuali 154,94 euro (IVA compresa) a 70 euro.
L’art. 20 del D.D.L. Bilancio 2024 ripropone la c.d. rottamazione del magazzino, ossia la possibilità di adeguamento delle esistenze iniziali di cui all’art. 92, TUIR, già prevista in passato dalla Legge n. 488/1999.
La rottamazione del magazzino può essere effettuata da parte degli esercenti attività d’impresa che, ai fini della redazione del bilancio di esercizio, non adottano i Principi contabili internazionali.
L’adeguamento interessa le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati di cui all’art. 92, TUIR, relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (ossia, nella generalità dei casi, le esistenze iniziali alla data del 1° gennaio 2023). Dall’adeguamento restano invece escluse le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, TUIR.
La rottamazione del magazzino può essere effettuata con le seguenti modalità:
In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento richiede il versamento:
In caso di iscrizione di valori, invece, è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18%, da applicare al valore iscritto (in questo caso non è dovuto alcun importo ai fini IVA).
L’imposta sostitutiva dovuta, sia per l’eliminazione che per l’iscrizione di valori, è indeducibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.
Le somme dovute a titolo di IVA e di imposta sostitutiva devono essere versate in due rate di pari importo, da corrispondere:
Il mancato pagamento delle somme dovute non comporta la decadenza dall’adeguamento effettuato, ma determina l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.
I valori risultanti a seguito delle variazioni effettuate sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo d’imposta 2023. Limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione, l’Amministrazione Finanziaria non può utilizzare i nuovi valori ai fini dell’accertamento dei periodi d’imposta precedenti il 2023. L’adeguamento non ha tuttavia rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (1° gennaio 2024).
L’adesione alla rottamazione del magazzino deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, ossia nel Modello Redditi 2024.
L’art. 23, comma 1, del D.D.L. Bilancio 2024 dispone, a decorrere dal 1° marzo 2024, l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che gli istituti di credito e Poste Italiane S.p.a. sono tenuti ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico.
L’art. 23, comma 4, del D.D.L. Bilancio 2024 dispone l’aumento, dallo 0,76% all’1,06%, dell’aliquota relativa all’IVIE, ossia dell’imposta sugli investimenti immobiliari all’estero. È poi fissata nella misura del 4% annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari, l’aliquota relativa all’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero) qualora gli stessi siano detenuti in Stati o Territori con regime fiscale privilegiato, come individuati dal D.M. 4 maggio 1999.
Come noto, l’art. 1, comma 9, D.L. n. 262/2006, prevede che ai fini dell’immatricolazione e della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario, la relativa richiesta sia corredata di copia del Modello F24 ELIDE recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna.
Il successivo comma 10 del medesimo art. 1, D.L. n. 262/2006, prevede che l’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di importazione sia subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e contenente il riferimento all’eventuale utilizzo, da parte dell’importatore, della facoltà di importare i beni con il ricorso al plafond IVA.
L’art. 23, comma 6, del DDL Bilancio 2024 prevede l’estensione di tali obblighi per l’immatricolazione e la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi e usati, provenienti dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.
L’art. 23, commi 7, lett. a) e 10, del D.D.L. Bilancio 2024 introduce nuovi vincoli all’utilizzo in compensazione nel Modello F24 dei crediti previdenziali e INAIL.
È previsto, in particolare, che per l’utilizzo in compensazione, a mezzo Modello F24, dei crediti previdenziali sussista l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline). L’utilizzo, inoltre, è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis nell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, è poi previsto che la compensazione dei crediti INPS, di qualsiasi importo, possa essere effettuata a decorrere dalle seguenti tempistiche, differenziate a seconda del soggetto che la esegue.

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata INPS.
La compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere invece effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell’istituto.
È poi esclusa la possibilità di compensazione nel Modello F24 dei crediti tributari e contributivi, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L’art. 23, comma 12, del D.D.L. Bilancio 2024 introduce il nuovo comma 15-bis.3 nell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale gli effetti di cui al precedente comma 15-bis.2, ossia l'onere di prestare la garanzia per la riapertura della posizione IVA, si producono anche a seguito della notifica di un provvedimento che accerti la sussistenza dei presupposti per la chiusura d'ufficio, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività, chiudendo così volontariamente la posizione abusiva.
È inoltre previsto che si applichi, in ogni caso, la sanzione amministrativa di 3.000 euro, di cui all’art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/1997.
L’art. 24 del D.D.L. Bilancio 2024 introduce l’obbligo, in capo alle imprese con sede legale in Italia o con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, Codice Civile, Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Del mancato rispetto di tale nuovo obbligo si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Dall’obbligo restano escluse le imprese i cui immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura assicurativa in esame sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. Il contratto prevede un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) di non oltre il 10-15% del valore dei beni assicurati e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Queste nuove disposizioni non si applicano alle imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, per le quali resta ferma la possibilità di ottenere forme di sostegno per le assicurazioni aziendali effettuate.
L’art. 31 del D.D.L. Bilancio 2024 prevede il riconoscimento, a regime dal 2024, dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.
Al fine di beneficiare dell’indennità, tali soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:
Per usufruire dell’indennità in esame, il lavoratore autonomo deve presentare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica ed entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, un’apposita domanda.
L’indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per sei mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare 800 euro mensili ed essere inferiore a 250 euro mensili.
Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell’indennità in esame, è previsto un aumento, dal 2024, dello 0,35% dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l’aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).
Ai fini della determinazione dell’ISEE, l’art. 38 del D.D.L. Bilancio 2024 dispone l’esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro: